01 dicembre 2022

Credito imposta energia e rateizzazione delle bollette di luce e gas: incentivi alternativi

Le imprese sono chiamate a scegliere uno dei due bonus

Le imprese sono chiamate a fare una scelta tra la possibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette di luce e gas oppure usufruire dei crediti d’imposta energia. I due incentivi sono alternativi: si potrà beneficiare solo di una delle due misure messe in campo dal governo per contrastare i costi dell’energia e del gas.

È nell’articolo 3, comma 7, del Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cd. Decreto Aiuti-quater) che viene stabilito quanto segue:

“L’adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1 del presente decreto e all’articolo 1, del decreto legge 23 settembre 2022, 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175”.

Il dettato normativo è chiaro: le imprese possono scegliere una sola misura di sostegno.

Tale principio, si applica anche ai crediti d’imposta energia riconosciuti per le spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre.

Il presente contributo cercherà di fotografare i due differenti bonus in commento, in modo da supportare le imprese nella scelta da operare.

Crediti d’imposta energia – Alle imprese a forte consumo di energia elettrica - i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa - è riconosciuto un credito di imposta ad hoc, con percentuali che hanno subito variazioni nel corso dei mesi. L’articolo 1, Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cd. Decreto Aiuti-quater) ha esteso fino al 31 dicembre 2022 i crediti d’imposta contro il caro bollette in azienda arrivando così a coprire tutto il quarto trimestre 2022.

Un tax credit ad hoc è previsto anche per le imprese gasivore, quelle cioè a forte consumo di gas naturale. Anche in questo caso il decreto Aiuti quater ha prorogato il tax credit fino a fine anno, mantenendo l'aliquota del 40% già prevista per i mesi di novembre e di dicembre.

Anche per le imprese più piccole (bar, negozi e ristoranti) è stata prorogato il tax credit del 30% fino alla fine dell’anno. Per le PMI è confermato a 4,5 kW (anziché 16,5 kW) il limite minimo di potenza del contatore. Restano ancora esclusi i piccoli professionisti.

Per i contributi del quarto trimestre e per quelli del terzo trimestre slittano al 30.06.2023 i termini di utilizzo in compensazione (anche da parte di eventuali acquirenti dei crediti). Resta invece ferma la scadenza relativa ai bonus dei mesi precedenti fissata al 31.12.2022 per utilizzare i crediti del secondo trimestre.

Dal punto di vista contabile, i bonus energia rappresentano in ogni caso proventi che devono essere imputati a conto economico per competenza; non concorrono a formare la base imponibile reddituale, né quella ai fini Irap; sono utilizzabili in compensazione entro una certa data, o possono essere oggetto di cessione a terzi.

Rateizzazione bollette – L’altra misura, messa in campo dal governo per contrastare il caro energia, è quella della rateizzazione delle bollette, contenute nell’articolo 3, del Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

La ripartizione a rate, è fissata ad un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili con fideiussione assicurativa contro-garantita dalla Sace fino al 90 per cento. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

L’incremento dei costi si valuta in base all’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

I fornitori, per le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, potranno richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica prestata dalla stessa Sace, alle condizioni e nei termini definiti dal primo “decreto Aiuti” (articolo 15, del Dl n. 50/2022).

 

La garanzia è rilasciata a condizione che:

·         l’impresa richiedente non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi;

·         l'impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.

Fiscalfocus

Cinzia De Stefanis