13 giugno 2025

Dallo stop alla sospensione Covid di 85 giorni all'invio annuale dei dati al sistema tessera sanitaria: tutte le novità del correttivo

Il decreto correttivo approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 4 giugno contiene anche altre modifiche oltre all’introduzione delle soglie di incremento per il concordato preventivo

Non solo le modifiche al concordato preventivo biennale, per cui debutteranno le soglie di incremento tarate sul voto agli Isa: per chi arriverà al 10 pagella già sull’anno d’imposta 2024 (che precede la nuova edizione del concordato) l’incremento massimo non potrà superare il 10 per cento; una percentuale che diventa del 15% per chi ha punteggio fra 9 e 10 e si alza al 25 per cento. Il decreto correttivo approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 4 giugno contiene altre misure che vanno dall’accertamento ai nuovi termini per la certificazione unica.

Niente sospensione di 85 giorni dal 31 dicembre 2025

Con l’ok definitivo al decreto correttivo arrivano ritocchi anche in tema di accertamento. Dal 31 dicembre 2025 per gli atti impositivi emessi dall’agenzia delle Entrate non si applica più la sospensione dei termini di 85 giorni introdotta durante il Covid. Viene poi estesa anche alle altre imposte indirette diverse dall’Iva, a fronte delle controdeduzioni allo schema di atto, il procedimento di adesione di comune accordo. Sia per le imposte dirette che per quelle indirette, viene poi preclusa la possibilità di attivare nuovamente la procedura di accertamento con adesione dopo il tentativo dell’adesione di comune accordo non andata a buon fine.

Obbligo di conformità della copia informatica

Non solo la conciliazione in Cassazione. Nel capitolo sul contenzioso vengono introdotti alcuni aggiustamenti a partire dalla conferma dell’obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di questa attestazione di conformità. Inoltre si precisa che il Presidente dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

Imposta di registro: sanzione minima per omessa o tardiva registrazione dell’atto

Arriva una sanzione minima per l’omessa o tardiva registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ovvero di omessa o tardiva presentazione delle denunce, anche nei casi in cui in mancanza di un’imposta dovuta, perché correttamente assolta, non sia possibile sanzionare, in via proporzionale, un comportamento suscettibile, comunque, di pregiudicare l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. In particolare il correttivo prevede una sanzione minima in misura fissa pari a 250 euro per l’ipotesi di omessa registrazione dell’atto e di 150 euro per l’ipotesi di tardiva registrazione dell’atto.

Dati sanitari, stop definitivo alla fattura Sdi

Il via libera definitivo al decreto correttivo del concordato preventivo conferma anche due modifiche contenute nel testo inviato in Parlamento per i pareri. Da un lato, viene sancito lo stop definitivo dell’invio allo Sdi (il sistema di interscambio delle Entrate) delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie ai privati cittadini. Una norma che veniva rinviata di anno in anno, di solito con il decreto Milleproroghe, e che così invece subisce una sistematizzazione a regime. Dall’altro lato, diventa annuale (anziché semestrale), a partire dai dati relativi all’anno 2025, la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria (Ts) entro il termine da stabilire con decreto dell’Economia.

Auto, invio dei dati al Fisco per le ricariche elettriche

Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi anche per i gestori delle ricariche elettriche delle auto. Con la misura introdotta nel correttivo il Fisco italiano si allinea alle regole Ue sull’obbligo di memorizzazione e invio online delle operazioni di ricarica delle auto elettriche là dove è possibile effettuarla utilizzando strumenti di pagamento elettronico tra cui lettori di carte di pagamento, dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento, nei punti di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita inferiore a 50 kW, o ancora dispositivi che utilizzano una connessione internet e consentono operazioni di pagamento sicure.

Autonomi, certificazione unica entro il 30 aprile dal 2026

Ritocchi al calendario della precompilata. Anche se le modifiche impatteranno solo sui contribuenti con partite Iva. Dal 2026, infatti, slitta dal 31 marzo al 30 aprile il termine per la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. Lo slittamento in avanti di questa scadenza comporta un effetto a catena sulla messa a disposizione del modello Redditi precompilato per le persone fisiche titolari di partiva Iva, che dal prossimo anno sarà consultabile dal 20 maggio. Nulla cambia per dipendenti e pensionati che potranno visualizzare il 730 precompilato sempre dal 30 aprile.

Marco Mobili e Giovanni Parente - Il Sole 24Ore