04 aprile 2024

Decreto blocco cessioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 75 del 29.03.2024 è stato pubblicato il DL n. 39/2024 recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria. Segue un riepilogo delle principali novità contenute nel decreto.

Opzioni cessione crediti - sconto in fattura - Il Decreto Legge elimina ogni forma di cessione del credito e sconto in fattura, inibendo le opzioni di trasferimento dei crediti d’imposta per tutte le tipologie di interventi che ancora lo prevedevano. La disposizione interessa tutti gli interventi realizzati nei territori colpiti da meteorologici e le opere realizzate dalle Onlus, dalle Associazioni di Promozione Sociale e dalle Associazioni di Volontariato che svolgono attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, fino ad oggi escluse da ogni forma di limitazione. Salvi, entro i limiti stanziati, gli interventi relativi agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificativi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Continueranno ad applicarsi le disposizioni in vigore antecedentemente alle modifiche ivi apportate agli interventi già avviati alla data di entrata in vigore del DL, ovvero per i quali a tale data risulti presentato il titolo edilizio o richiesto il titolo abilitativo o, comunque, per gli interventi in regime di edilizia libera per i quali siano iniziati i lavori o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi e sia stato versato un acconto sul prezzo. Cessione esclusa, invece, per tutti gli interventi (indipendentemente dalla tipologia) “dormienti”, ovvero per i quali non sia stata ancora sostenuta una spesa, documentata da fattura, per lavori effettivamente eseguiti.

Remissione in bonis – Il testo esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 16 del 2012 all’obbligo di comunicazione dell’esercizio delle opzioni di trasferimento dei bonus edilizi. Viene superata, pertanto, la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 33/E/2022, con esclusione di ogni forma di correzione, anche banalmente connessa ad errori materiali di compilazione della comunicazione. Resterà invece ancora possibile applicare l’istituto della remissione in bonis nei casi di omissioni o ritardi nel deposito dell’Allegato B inerente alla classificazione sismica degli edifici.

Comunicazioni sostitutive – La sostituzione di comunicazioni di esercizio delle opzioni inviate dal 1° al 4 aprile 2024 dovrà essere effettuata entro e non oltre il 4 aprile 2024.

Compensazioni – Inoltre, il decreto dispone che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta presenti nella piattaforma Cessione Crediti è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi scaduti. In caso di inibizione resteranno comunque fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito.

Cessione crediti ACE – Il Provvedimento elimina la possibilità di una ulteriore cessione del credito di imposta ACE. Inoltre, in presenza di concorso nella violazione, in aggiunta alla specifica disposizione sanzionatoria di cui all’articolo 9 del D. Lgs. 472/1997, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari. Infine, è sancita, anche in riferimento al credito di imposta da super ACE, l’applicazione dell’articolo 122-bis del D.L. 34/2020 relativo alle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti ed al rafforzamento dei controlli preventivi introdotto per contrastare le fraudolente opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali in tema di detrazioni edilizie, nonché per la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Transizione 4.0 - Per quanto riguarda i crediti di imposta 4.0 e ricerca, sviluppo e innovazione, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Inoltre, solo per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 191, quarto periodo, L. 160/2019.

Ravvedimento speciale – Il decreto proroga al 31 maggio 2024 il versamento della “riedizione” del ravvedimento speciale. Inoltre, i soggetti che entro il 30/09/2023 non avevano perfezionato la procedura in questione, con riguardo alle dichiarazioni validamente presentate (non omesse) per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 e i precedenti, hanno comunque la possibilità di procedere col ravvedimento speciale – fermo restando che vanno rispettate le altre condizioni e le modalità previste dalla legge a tal fine – se, sempre entro il 31/05/2024, essi:

·         versano le somme dovute in un’unica soluzione;

·         rimuovono le irregolarità od omissioni.

In alternativa al pagamento degli importi in un’unica soluzione, è possibile versare, entro la stessa data di fine maggio, un importo pari a cinque delle otto rate previste dalla disciplina in questione (art. 1, comma 174 della Legge 197/2022), con le tre rate residue, sulle quali sono ordinariamente applicati gli interessi del 2% annuo a decorrere dal 01/06/2024.

In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Inoltre, il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché:

·         della sanzione per omesso/tardivo versamento pari al 30% (art. 13 del D.lgs. 471/1997), la quale viene applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta;

·         degli interessi per mancata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% (art. 20 del D.P.R. 602/1973), con decorrenza sempre dal 01/06/2024.

Redazione Fiscal Focus