19 gennaio 2023

Definizione agevolata avvisi bonari: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 153 e seguenti, ha introdotto la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Al fine di dirimere i molteplici dubbi circa l’ambito applicativo della norma, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, 13 gennaio 2023, la Circolare n. 1/E del 2023.

Si ricorda che la norma in commento consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato dei dichiarativi per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma.

La citata a disposizione consente inoltre la definizione agevolata degli avvisi, sempre relativi agli anni di imposta suddetti, recapitati al contribuente successivamente all'entrata in vigore nella legge di bilancio, pertanto tutti gli avvisi bonari comunicati al contribuente dal 1° gennaio 2023 in poi potranno godere di detta agevolazione.

In termini di vantaggio, fermo restando il pagamento di imposte, contributi e interessi, la definizione riduce dal 10% al 3% le sanzioni dovute.

Il versamento dell’importo delle somme dovute a seguito le suddette comunicazioni può avvenire, come al solito, in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, ovvero a rate, fermo restando il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento.

Il comma 155 dell'articolo 1 della legge 197/2022, oltre alle definizioni agevolate per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, espressamente prevede che “Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.”

Come confermato nella richiamata Circolare 1/E, la definizione agevolata si applica:

a) per le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato per dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 per i quali termini non è ancora scaduto alla data di entrata della legge, ovvero per le medesime comunicazioni recapitate successivamente a tale data;

b) per tutte le altre comunicazioni riferiti ad anni di imposta diversi dai precedenti, per le quali il contribuente ha in corso un rateizzo alla data del primo gennaio 2023.

Pertanto, viene confermato quanto anticipato nelle pagine di questo quotidiano, ovvero che la definizione non si applica esclusivamente agli avvisi bonari relativi riferiti agli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021, ma anche a tutte le altre annualità diverse da queste. Rientrano pertanto tutti i rateizzi in corso di pagamento anche se riferiti, ad esempio, alle annualità 2017, 2018, ecc.

L’agenzia delle entrate con il documento qui in commento indica anche le modalità di ricalcolo dei rateizzi in corso, con degli esempi numerici.

Con riferimento invece al numero di rate in cui è dilazionabile un avviso bonario, così come previsto dal comma 159, articolo 1, della legge di bilancio 2023, avendo lo stesso modificato l’articolo 3-bis comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 nr. 462, il numero massimo di rate per il pagamento delle somme da versare può avvenire sempre in 20 rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal quantum dovuto, e quindi anche qualora l’avviso bonario indichi quali somme a debito importi inferiori a 5.000 euro.

Su questo aspetto l’Agenzia delle Entrate precisa che è possibile modificare i piani di rateizzo in corso, inizialmente previsti in un numero massimo di 8 rate trimestrali, rimodulando tali piani in un numero massimo di 20 rate trimestrali e ciò sia con riferimenti agli avvisi bonari per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 in corso di rateizzo alla data del 1° gennaio 2023, sia per gli avvisi bonari riferiti agli altri anni di imposta in corso di rateizzo per i quali il contribuente non è decaduto alla suddetta data.

 Avanzato Giuseppe