Per quanto riguarda la definizione degli avvisi bonari (art. 1 comma 153 ss. della L. 197/2022) e il ravvedimento operoso speciale (art. 1 comma 174 ss. della L. 197/2022) non figurano chiarimenti degni di nota.
Sulla definizione dei bonari, in sostanza, la circolare riprende quanto era stato affermato in occasione della Videoconferenza del 26 gennaio 2023 e del Videoforum del 23 gennaio 2023 mentre per il ravvedimento le specificazioni sono nel complesso non rilevantissime. Si veda la risposta 3.3 in cui si afferma che rientrano nel ravvedimento le violazioni suscettibili di generare un accertamento parziale oppure la risposta 3.1, sull’impossibilità di fruire del ravvedimento per l’omesso versamento utile per beneficiare della proroga per il regime degli impatriati (ciò non rappresenta una violazione ma la condizione di accesso al regime).
Il ravvedimento operoso speciale, che causa la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo va posto in essere entro il 31 marzo 2023 (entro tale data occorre presentare la dichiarazione integrativa o rimuovere l’inadempimento e pagare le somme o la prima rata).
Si conferma, quanto alla definizione delle violazioni formali (art. 1 comma 166 ss. della L. 197/2022) che con i 200 euro (da pagare entro il 31 marzo 2023, o in due rate entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024) si possono sanare le tardive fatturazioni elettroniche che non hanno inciso sulla liquidazione periodica e la cui IVA è stata pagata. Lo stesso vale per le tardive trasmissioni dei corrispettivi telematici, laddove la memorizzazione sia avvenuta e le operazioni siano del pari confluite nella liquidazione con IVA pagata (si veda la risposta 2.2).
L’erronea indicazione nella fattura del codice “natura” è invece, di norma, violazione meramente formale non sanzionabile.
Si conferma che le comunicazioni bonarie da controllo formale della dichiarazione non sono sanabili, ma se non ancora contestate mediante avviso bonario possono rientrare nel ravvedimento operoso speciale (risposta 4.1).
Invece, non sono in alcun modo definibili gli atti di contestazione di sole sanzioni ex art. 16 del DLgs. 472/97 (risposta 4.2).
Particolarmente interessanti sono i chiarimenti in tema di accertamento con adesione rinforzata a seguito di PVC ex art. 1 comma 179 della L. 197/2022.
Possono essere definiti in adesione con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo le adesioni riferite a PVC consegnati entro il 31 marzo 2023.
A differenza di quanto, specie prudenzialmente, alcuni commentatori hanno sostenuto, la circolare specifica che il PVC, per dar luogo ad una adesione rinforzata, non deve essere necessariamente seguito da una domanda di adesione del contribuente ex art. 6 comma 1 del DLgs. 218/97 ma può avvenire altresì su invito dell’Agenzia delle Entrate ex art. 5 anche successivo al 31 marzo 2023 (risposta 4.3).
Ovviamente, l’atto di adesione va poi sottoscritto e le somme dovranno essere pagate nei consueti 20 giorni.
Non serve la domanda del contribuente per aderire al PVC
Molto importante, infine, è il chiarimento inerente alla regolarizzazione delle rate da accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione, conciliazione (art. 1 comma 219 ss. della L. 197/2022).
Il comma 219 stabilisce che le rate scadute al 1° gennaio 2023 rientrano nella definizione che causa lo stralcio di sanzioni e interessi, quindi un beneficio non da poco.
Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro il 31 marzo 2023.
Nella circolare (risposta 7.1) si chiarisce che, avendo riguardo all’art. 15-ter del DPR 602/73:
- se l’inadempimento non ha causato la decadenza dalla dilazione, la regolarizzazione deve riguardare solo la rata scaduta, mentre le altre proseguono secondo il piano originario;
- se, caso senza dubbio più frequente, l’inadempimento ha causato la decadenza (mancato pagamento di una rata successiva alla prima o anche della prima rata se si tratta di conciliazione giudiziale entro il termine per quella successiva), “la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo, in difetto del quale, l’intervenuta decadenza determina l’applicazione del citato art. 15-ter.
Eutekne - Alfio Cissello