19 gennaio 2024

Detrazioni al 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio anche per il 2024

Ok alla fruizione da parte dell’inquilino o di un familiare. Bonus mobili ridotto

Ok alla fruizione da parte dell’inquilino o di un familiare. Bonus mobili ridotto

L’articolo 16-bis del TUIR (DPR. n. 917/86) prevede una detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione, fino a un ammontare massimo di 48.000 euro per unità immobiliare. Per effetto del decreto legge n. 83/2012 e della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024 la percentuale di detrazione è stata elevata al 50% ed è stato fissato a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Salvo proroga, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro. I soggetti che possono usufruire della detrazione - L’agevolazione spetta ai proprietari dell’immobile o ai titolari di diritti reali/personali di godimento sull’unità immobiliare oggetto di intervento che ne sostengono le spese. Possono usufruire della detrazione anche i detentori dell’immobile (locatari o comodatari dell’immobile).

Con la circolare del Ministero delle finanze n. 121 del 1998, è stato specificato che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese, e le fatture e i bonifici siano intestati a tale soggetto. In particolare, hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

·         il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento;

·         il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

·         il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Detentore - La detrazione spetta ai detentori dell’immobile (locatari o comodatari) a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile sussista al momento di avvio dei lavori e risulti da un atto (contratto di locazione o di comodato) regolarmente registrato. La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000). Sul tema, la circolare n. 7 del 27 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione”.

I familiari che possono fruire della detrazione - Per familiari si intendono, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

La circolare n. 7 del 27 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che “lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, alla data di inizio dei lavori e non è necessario sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione”.

Viene inoltre precisato che la detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. Non è richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente. La suddetta circolare prevede inoltre che “la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare beneficiario della detrazione”.

Confermato il bonus mobili per il 2024 ma l’importo si riduce a 5.000 euro - Per il 2024 è confermato il bonus mobili ma la detrazione del 50% va calcolata su una spesa massima di 5.000 euro. L’importo per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici si è quindi ridotto considerevolmente rispetto al 2023 (era pari a 8.000 euro).

Ricordiamo infine che per beneficiare del bonus mobili è indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio su un immobile residenziale. Tale intervento, dove essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici

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