Per chi desideri liberarsi di beni aziendali, spesso e volentieri obsoleti, va tenuto a mente che vi è un’apposita modalità per procedere in tal senso, dovendo invece evitare di liberarsene “in autonomia” – correndo in quel caso il rischio che si radichi una presunzione di cessione dei beni distrutti con pesanti ripercussioni a livello impositivo.
La distruzione volontaria dei beni aziendali (beni di magazzino o beni strumentali) da parte dell’imprenditore deve essere adeguatamente dimostrata, al fine di superare la presunzione di cessione di cui all’art. 1 del D.P.R. 441/1997: ed infatti, in mancanza di prove idonee a dimostrarne la distruzione, i beni acquistati, importati o prodotti non rinvenuti nei locali dell’impresa si considerano a tutti gli effetti ceduti ai fini IVA – con relativa imponibilità pertanto. Caso in cui, evidentemente, il soggetto passivo è tenuto ad adempiere anche ai relativi obblighi formali (ossia fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento eccetera).
Più nello specifico della procedura in esame, l’art. 2, comma 4 del D.P.R. 441/1997 stabilisce che la distruzione dei beni aziendali – così come la loro trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico – deve essere provata assolvendo i seguenti adempimenti:
· invio di apposita comunicazione scritta agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di finanza competenti, almeno 5 giorni prima della distruzione, con l’indicazione:
· della data, dell’ora e del luogo in cui verranno poste in essere le operazioni;
· delle modalità di distruzione;
· della natura, qualità e quantità dei beni;
· dell’ammontare complessivo, calcolato sulla base del prezzo d’acquisto;
· dell’eventuale valore residuale ottenibile dalla distruzione;
· redazione del verbale da parte di pubblici funzionari, di ufficiali della GdF o di notai che hanno presenziato alle operazioni (alternativamente può essere prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel caso in cui l’ammontare del costo dei beni distrutti non superi il valore di 10.000 euro – il quale va calcolato facendo riferimento al costo di acquisto o al costo di produzione dei beni e non al loro valore netto contabile). Dal verbale (o dalla dichiarazione) devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare complessivo del costo dei beni distrutti;
· predisposizione del documento di trasporto progressivamente numerato, relativo ai beni eventualmente risultanti dalla distruzione.
Da notare invece che, nell’ipotesi in cui la distruzione sia disposta da un organo della Pubblica Amministrazione, non è dovuta la comunicazione vista in precedenza.
Come chiarito dalla circolare ministeriale n. 193 del 23/07/1998, la procedura di cui all’art. 2, comma 4 del D.P.R. 441/1997 deve ritenersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la distruzione dei beni aziendali dipenda dalla volontà dell’imprenditore e sia dovuta ad eventi eccezionali (come può per l’appunto essere la cessazione dell’attività).
Essa non si applica, invece, nelle ipotesi di distruzioni ricorrenti che non dipendono dalla volontà dell’imprenditore, quali sfridi, cali naturali, alterazioni o superamento del prodotto, per le quali permangono le specifiche procedure (come ad esempio lo smaltimento di farmaci scaduti o di prodotti ortofrutticoli non più commercializzabili – si vedano in proposito le risoluzioni n. 10 del 08/01/1996 e n. 131/E del 04/04/2008).
Nell’ipotesi in cui la distruzione dei beni dell’impresa sia stata affidata a soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, la prova della distruzione può essere fornita mediante il formulario di identificazione di cui all’art. 193 del D.lgs. 152/2006 (il c.d. “formulario rifiuti”).
Laddove, tuttavia, i beni siano consegnati all’impresa autorizzata soltanto a seguito della distruzione, già avvenuta ad opera dell’impresa, ai fini del superamento della presunzione di cessione occorrerà ugualmente seguire la procedura di cui all’art. 2, comma 4 del D.P.R. 441/1997, dato che il formulario, in tale ipotesi, è idoneo a documentare soltanto il trasporto dei beni già distrutti.
FiscalFocus - Francesco Paolo Fabbri