Sembra non si possa compensare nemmeno l’eccedenza
L’art. 1 comma 94 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), inserendo il comma 49-quinquies nell’art. 37 del DL 223/2006, ha introdotto un divieto di compensazione che opera in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro molto pregiudizievole per i contribuenti (si veda il capitolo XI del Quaderno n. 173).
Premettendo che le novità si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2024, sembra che l’unico modo per compensare senza rischiare sanzioni sia estinguere il ruolo (o l’accertamento esecutivo) per intero.
Operano i commi 49-ter e 49-quater dell’art. 37 del DL 223/2006, quindi ci saranno controlli preventivi sui modelli F24 contenenti compensazioni che potranno bloccare la delega di pagamento.
La norma stabilisce che “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Si tratta di una norma di portata decisamente più ampia rispetto al divieto di compensazione ex art. 31 del DL 78/2010, riguardante i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo superiori a 1.500 euro. In questo caso, peraltro, è possibile compensare l’eccedenza, mentre per come è scritto l’art. 1 comma 94 della L. 213/2023 sembra di no.
In altri termini, un’iscrizione a ruolo ad esempio pari a 120.000 euro sembra vietare tout court la compensazione. Pertanto, se il contribuente disponesse di un credito di 300.000 euro, non potrebbe procedere alla compensazione per l’eccedenza per 180.000 euro.
Un altro aspetto consiste nel fatto che sono inibite anche le compensazioni di crediti istituiti dalla legislazione speciale, tipicamente da indicare nel quadro RU del modello REDDITI (il divieto di compensazione non riguarda solo i crediti “per imposte erariali” come nel caso dell’art. 31 del DL 78/2010, ma ogni tipologia di credito).
Invece, non sembra inibiscano la compensazione i ruoli derivanti da avvisi di recupero di crediti di imposta inerenti al disconoscimento di crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello REDDITI, non essendo relativi a “imposte erariali”.
La dilazione potrebbe non far venire meno il divieto
Il divieto opera solo in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione, non, quindi, di avvisi bonari oppure di avvisi di recupero di crediti di imposta, di avvisi di liquidazione e di accertamenti non esecutivi per i quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento.
Ai sensi dell’art. 1 comma 94 della L. 213/2023, il divieto sussiste se sono ancora dovuti pagamenti e, in un’ottica più generale, “cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”.
Sembra quindi che nemmeno il pagamento della prima rata della dilazione dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73) faccia venire meno il divieto di compensazione. Aspetto, questo, sul quale sarebbe davvero opportuno un ripensamento del legislatore, considerato che pagata la prima rata il debitore è considerato, in sostanza, adempiente (non a caso sono inibite le misure cautelari).
Anche, e a maggior ragione, la sola presentazione del ricorso non fa venire meno il divieto di compensazione, sebbene il ruolo concerna il terzo delle maggiori imposte accertate.
Invece, la sospensiva, giudiziale o amministrativa, rende possibile la compensazione.
Eutekne - Alfio Cissello e Massimo Negro