27 marzo 2026

Donazioni di quote esenti se si acquista il controllo

La donazione di nuda proprietà di quote con voto sugli utili non è esente. Se il socio non decide sulla ripartizione non ha il controllo di diritto

Esenzione sulla donazione di partecipazioni e diritti di voto dell’usufruttuario.

L’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs. n. 346/1990 disciplina l’esenzione dall’imposta di successione e donazione nei casi di trasferimenti di aziende o partecipazioni al coniuge o ai discendenti del dante causa. Con particolare riferimento alle partecipazioni in società di capitali, la norma prevede che una delle condizioni perché si possa fruire dell’esenzione è che il beneficiario acquisisca o integri il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma n. 1) del codice civile.

Il concetto di controllo richiamato dalla norma in commento è quello di diritto, per cui sono considerate controllate quelle società in cui un’altra dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. La norma fa espresso riferimento all’esercizio dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, per la quale vi è tutt’ora la distinzione rispetto all’assemblea straordinaria con riferimento alle sole società per azioni, mentre per le Srl tale distinzione non è più prevista dal codice civile. In linea generale, tuttavia, si ritengono applicabili alle Srl le stesse considerazioni formulabili con riferimento alle Spa.

La nozione di controllo di diritto si fonda sulla disponibilità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, per cui sono irrilevanti i diritti di voto su materie diverse da quelle sulle quali è chiamata ad esprimersi l’assemblea ordinaria.

Il riferimento a tale tipologia di assemblea ha orientato gli interpreti nel ritenere che assumono rilievo i diritti di voto necessari per l’assunzione delle deliberazioni previste dall’articolo 2364 codice civile, quindi l’approvazione del bilancio, le deliberazioni inerenti la nomina e il compenso degli amministratori e dei sindaci (e dell’eventuale revisore), quelle in merito alla responsabilità degli stessi, le deliberazioni in relazione agli altri oggetti attribuiti per legge alla competenza assembleare e alle autorizzazioni agli amministratori, nonché l’approvazione del regolamento assembleare. In dottrina è stato affermato che il controllo di diritto presuppone che il socio detenga la maggioranza dei voti in relazione a tutte le materie elencate nel richiamato articolo 2364.

Due recenti ordinanze della Corte di Cassazione, numero 6614 e 6616, pubblicate entrambe il 19/3/2026, hanno preso in considerazione il caso della donazione della nuda proprietà di quote rappresentanti l’intero capitale sociale di una Srl in relazione al quale il donante si era riservato il diritto di usufrutto, mantenendo per se il diritto di voto per le delibere aventi ad oggetto la ripartizione degli utili, mentre il diritto di voto per tutti gli altri argomenti spettava ai nudi proprietari.

La Suprema Corte ha affermato che la previsione del controllo di diritto ex articolo 2359, primo comma n. 1) del codice civile, definisce «una situazione di controllo maggioritario che presuppone il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere».

In tale contesto, se un socio non è in grado di decidere in merito alla ripartizione degli utili (e, riteniamo, delle riserve) non si configura quella situazione di controllo di diritto prevista dal richiamato articolo 2359 codice civile, in quanto «manca una parte essenziale dei poteri riservati dell’assemblea ordinaria».

Con l’ordinanza n. 6614 è stato quindi formulato il principio di diritto secondo il quale, in tema di agevolazione ex articolo 3, comma 4-ter, Dlgs. n. 346/1990, «la donazione della nuda proprietà di quote di Srl con riserva in capo all’usufruttuario del diritto di voto sugli utili non realizza il trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, codice civile, permanendo il potere di incidere sulla volontà assembleare anche in capo all’usufruttuario, con conseguente insussistenza dei presupposti per la fruizione dell’agevolazione».

 Andrea Vasapolli - Il Sole 24 Ore