07 dicembre 2023

E-Commerce, è finita la pacchia

Il commercio elettronico, nelle sue svariate sfaccettature, ha consentito libero sfogo alla microimprenditorialità di natura occasionale. Ore le cose potrebbero cambiare.

Il commercio elettronico, nelle sue svariate sfaccettature, ha consentito libero sfogo alla microimprenditorialità di natura occasionale. Ore le cose potrebbero cambiare. Con l’attuazione del Decreto Legislativo n. 32 del 1° marzo 2023, inerente allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, i gestori delle piattaforme B2C che favoriscono l’incontro fra venditori e utenti dovranno comunicare il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato. Dopo le locazioni brevi, anche per il commercio a distanza non ci saranno più segreti.

Con la pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 406671 del 2023 trova attuazione, anche sul territorio italiano, la Direttiva (UE) 2021/514 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, come recepita dal Decreto Legislativo 1 marzo 2023, n. 32. Con essa viene introdotta una particolare procedura di adeguata verifica in materia fiscale nei confronti dei soggetti venditori che prestano per il tramite di piattaforme un’attività economicamente rilevante incamerando un corrispettivo. A seguito dell’identificazione il soggetto gestore, inoltre, deve provvedere a comunicare parte dei dati raccolti all’Agenzia delle entrate.

Con riferimento all’identificazione dei venditori, ai sensi dell’articolo 10 del citato Decreto Legislativo il gestore della piattaforma, ovvero il titolare di qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consentono ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività di carattere “commerciale”, deve acquisire, se persona fisica, i dati anagrafici, l’indirizzo principale, il codice fiscale e le eventuali numero di partita iva (se assegnato); se entità diversa (una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione), la ragione sociale, l’indirizzo principale, l'eventuale NIF rilasciato al venditore, il numero di partita IVA del venditore (se disponibile), il numero di registrazione dell'attività; la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività rilevanti, con l’indicazione dei singoli Stati membri di stabilimento.

Con riferimento alla comunicazione, ai sensi del successivo articolo 11 del medesimo Decreto Legislativo, il gestore della piattaforma deve comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione (le prime informazioni saranno comunicate entro il 31 gennaio 2024), l’insieme delle informazioni elencate nel provvedimento normativo e, in particolare, il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato, eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma e, se conosciuto, l'identificativo del conto finanziario utilizzato.

Orbene, come accaduto per il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 352652/2023, relativo alle differenze tra POS e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici, e per il Provvedimento protocollo n. 123723/2018, inerente le locazioni brevi in attuazione dell’obbligo di comunicazione a carico di intermediari immobiliari gestori dei portali telematici, anche per il commercio elettronico, diretto ed indiretto, non vi saranno più segreti. Tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale saranno di diretta conoscenza degli Uffici.

In tal senso l’Amministrazione finanziaria avrà modo di conoscere tempestivamente le movimentazioni aggregate di ogni singolo venditore della piattaforma, anche di coloro che non sono titolari di partita iva perché soggetti che operano ancora in forma occasionale, al fine di contestare eventuali differenze reddituali rispetto ai dati presenti in Anagrafe tributaria. Per costoro, in particolare, l’Agenzia delle entrate avrà gli strumenti per valutare l’abitualità dell’attività esercitata e, di conseguenza, contestarne le irregolarità fiscali, quali la mancata apertura della partita iva e la conseguente evasione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Salvo le specifiche esclusioni previste dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 1 marzo 2023, n. 32, come nel caso del venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione, tornano di estrema attualità i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di soggettività iva che valorizzano le attività connotate “di stabilità e ripetitività, anche solo tendenziale e prospettica nel tempo” (Cass. n. 15931 del 2021). La vendita sistematica di beni e servizi, oltre la soglia descritta, non può che soddisfare tale condizione.

Paolo Iaccarino  -  Fiscalfocus