16 febbraio 2023

Erogazioni pubbliche: sanzioni rinviate al 2024 per la trasparenza

Doppia proroga in vista per le sanzioni sull’obbligo di trasparenza in bilancio o nei siti internet delle erogazioni pubbliche fruite dalle imprese commerciali e dagli enti citati al comma 125, della legge 124/2017, di importo complessivamente non inferiore a 10mila euro nel periodo.

Doppia proroga in vista per le sanzioni sull’obbligo di trasparenza in bilancio o nei siti internet delle erogazioni pubbliche fruite dalle imprese commerciali e dagli enti citati al comma 125, della legge 124/2017, di importo complessivamente non inferiore a 10mila euro nel periodo. Due diversi emendamenti al decreto Milleproroghe, (Dl 198/2022), prevedono che le sanzioni in esame si applichino dal 1° gennaio 2024 sia per l’anno 2023 (dovrebbe trattarsi delle sanzioni relative all’adempimento riguardante le erogazioni 2022 da pubblicare nel 2023) che per l’anno 2022 (erogazioni 2021 da pubblicare nel 2022).

La prima modifica interviene sull’articolo 1, comma 125-ter, della legge 124/2017, disponendo la proroga al 2024 per le sanzioni riferite all’anno 2023. La seconda modifica, invece, interviene sull’articolo 3-septies del Dl 228/2021, che già aveva prorogato al 1° gennaio 2023 le sanzioni relative all’analogo adempimento da svolgersi nel 2022, facendolo slittare ulteriormente al 1° gennaio 2024. Se questa lettura (non proprio semplice) è corretta, le infrazioni commesse nel 2021 (erogazioni 2020) non dovrebbero godere di alcun rinvio, essendo la decorrenza specifica fissata al 1° luglio 2022 e non modificata.

La sanzione è pari all’1% degli importi ricevuti (privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria e di importo complessivamente non inferiore a 10mila euro nel periodo), con un minimo di 2mila euro. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della pena pecuniaria, scatta (a cura degli enti eroganti) l’ulteriore sanzione della restituzione integrale del beneficio.

Il legislatore ha, dal 2018, previsto due diverse modalità di adempimento, a seconda delle caratteristiche dei soggetti tenuti: le società commerciali tenute alla redazione della nota integrativa riportano le indicazioni richieste in tale documento (bilancio di esercizio e consolidato); gli altri soggetti citati dai commi 125 e 125-bis (imprese individuali, società di persone, Onlus, fondazioni, eccetera) assolvono l’obbligo su propri siti internet o portali digitali, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico. Con l’articolo 3, comma 6-bis, del decreto 73/2022 è stato chiarito che, per tutti gli enti che provvedono ad adempiere nella nota integrativa, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo.

Il dubbio riguardava, in particolare, i soggetti che redigono il bilancio abbreviato e le “micro-imprese” di cui all’articolo 2435-ter del Codice civile, in quest’ultimo caso quando scelgono di riportare in calce al bilancio le informazioni richieste. Si è inteso chiarire che – fermo restando il termine massimo del 30 giugno dell’anno successivo all’incasso - per queste società è sufficiente la nota al bilancio e non occorre aggiungere anche l’informazione digitale. L’adempimento resta comunque ostico, atteso che le sanzioni vengono ancora rinviate.

Giorgio Gavelli 

Il Sole 24 Ore