02 luglio 2026

Errare è umano, perseverare diabolico: sospensiva nuovamente negata con i conti in rossi

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Modena respinge nuovamente la sospensione della riscossione provvisoria, nonostante conti correnti in negativo e ampia documentazione difensiva: il caso riapre il tema dell’effettività della tutela cautelare nel processo tributario

Istanza di sospensiva per la riscossione provvisoria negata per la seconda volta in 3 mesi presso la Corte di Giustizia di primo grado di Modena: la tutela cautelare diventa sempre più teorica. A distanza di pochissimo tempo i giudici di merito emiliani sono infatti tornati a riproporre un caso paradossale, che induce a riflettere sul concreto funzionamento della tutela cautelare nel processo tributario.

Protagonista della vicenda è la stessa contribuente, ditta individuale, di cui si è evidenziato il caso in passato, che in sede di ricorso avverso un ulteriore avviso di accertamento presentava una situazione finanziaria fortemente compromessa. Per questo motivo essa richiedeva nuovamente la sospensione della riscossione provvisoria in attesa del giudizio, vedendo per l’appunto (per la seconda volta) la domanda respinta nell’apposita udienza per l’esame dell’istanza cautelare.

L’unica differenza rispetto alla controversia di cui al precedente caso – comunque non rilevante rispetto alla sospensiva – è il fatto che l’attuale contenzioso non riguarda più essenzialmente contestazioni di carattere documentale, bensì la presunta inesistenza di operazioni commerciali; questo anche se la ricorrente ha depositato nel giudizio imponente documentazione, composta da oltre 1.000 pagine di allegati per la sola parte atta a dimostrare l’effettiva esecuzione delle operazioni contestate.

La funzione (negata) della tutela cautelare

In linea generale si ricorda che il sistema processuale tributario consente al contribuente di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato quando ricorrono due presupposti fondamentali:

–        il primo è rappresentato dal “fumus boni iuris”, ossia la ragionevole probabilità che il ricorso possa essere accolto in quanto presenta elementi di fondatezza;

–        il secondo è invece costituito dal “periculum in mora”, vale a dire dal rischio che l’esecuzione immediata della pretesa tributaria provochi un danno grave e irreparabile prima che il giudice possa pronunciarsi definitivamente sulla vertenza.

L’istituto nasce proprio per evitare che l’anticipazione della riscossione produca effetti irreversibili nei confronti del contribuente, soprattutto nei casi in cui la legittimità dell’atto risulti tutt’altro che pacifica.

Come visto, nella nuova controversia di cui si parla l’Amministrazione finanziaria effettuava una delle contestazioni più gravose in ambito tributario, che comportava il recupero di imposte, IVA, contributi e relative sanzioni sulla base dell’assunto che le operazioni documentate non fossero state realmente effettuate. Ma la ricorrente non demordeva, e proprio per contrastare simile impostazione produceva un gran numero di documenti, tra cui contratti, documentazione commerciale, elementi contabili sui pagamenti e ulteriori allegati destinati a comprovare l’effettiva esistenza dei rapporti economici contestati.

È chiaro che questo tipo di produzione documentale rappresenti quantomeno un elemento idoneo a rendere tutt’altro che infondata la posizione difensiva, integrando il requisito del fumus boni iuris – in quanto il giudizio cautelare non richiede la certezza della fondatezza del ricorso bensì soltanto una ragionevole apparenza di fondatezza.

L’aspetto più delicato riguardava però, di nuovo, il requisito del danno grave e irreparabile: come già accaduto in precedenza, la contribuente documentava una situazione finanziaria compromessa addirittura più di quella del precedente giudizio, con i conti correnti che evidenziavano saldi negativi per oltre 31.000 euro.

Si tratta di dati oggettivi, facilmente verificabili attraverso gli estratti conto appositamente prodotti in giudizio, che descrivono una situazione di tensione finanziaria già esistente prima ancora dell’avvio della riscossione provvisoria; contesto in cui appare difficile sostenere che l’obbligo di anticipare ulteriori somme all’Erario sia privo di conseguenze sulla continuità dell’attività economica, ritenendosi parimenti verificato il presupposto del periculum in mora.

La semplice opposizione da parte dell’Ufficio e la decisione dei giudici

L’aspetto forse più assurdo è stato però rappresentato dalla semplicità delle argomentazioni della controparte amministrativa, che non ha nemmeno riproposto le argomentazioni sull’importo non particolarmente elevato della riscossione provvisoria e sulla possibilità per il contribuente di accedere alla rateizzazione. La difesa erariale si è infatti limitata a opporsi tout court alla sospensione, nulla di più.

Ma nonostante:

·         ogni sforzo per dimostrare i requisiti per la sospensione della riscossione frazionata;

·         la sostanziale assenza di argomentazioni in senso contrario,

·         la richiesta cautelata veniva irrimediabilmente negata.

Poco cambia rispetto alla differenza nella contestazione mossa dall’autorità fiscale, se già il primo episodio commentato mesi fa aveva suscitato perplessità la reiterazione di una decisione analoga alimenta inevitabilmente interrogativi sul concreto spazio applicativo della tutela cautelare nel processo tributario.

Una riflessione sul ruolo della sospensiva

Premettendo che ogni provvedimento cautelare costituisce il risultato di una valutazione discrezionale del collegio giudicante, dovendo essere analizzato alla luce delle peculiarità del singolo procedimento, quando vicende sostanzialmente analoghe si ripetono è chiaro che il dibattito non può più limitarsi al singolo caso.

Come visto l’istituto della sospensione cautelare rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui si realizza il principio della tutela giurisdizionale effettiva: se viene negata anche in presenza di situazioni finanziarie oggettivamente critiche e di ricorsi supportati da una documentazione particolarmente consistente, il rischio è che l’istituto perda progressivamente la propria funzione di garanzia.

La riscossione provvisoria, prevista dal legislatore come regola generale, non dovrebbe infatti trasformarsi in un automatismo capace di prevalere sistematicamente sulle esigenze di tutela del contribuente; diversamente il giudizio cautelare rischia di ridursi a un passaggio meramente formale, mentre la decisione di merito potrebbe intervenire quando il danno economico prodotto dall’esecuzione dell’atto può essere divenuto ormai irreversibile.

Ed è forse proprio questo il principale insegnamento che emerge da due vicende tanto ravvicinate nel tempo, che portano a interrogarsi, più che sui singoli provvedimenti, in merito all’effettiva capacità della tutela cautelare di assolvere alla funzione per la quale è stata introdotta nell’ordinamento tributario. Circostanza che è però, in definitiva, appannaggio dei giudici (anche di merito) chiamati ad attivarla laddove i contribuenti la richiedano.

Antonio Gigliotti e Francesco Paolo Fabbri - Fiscalfocus