Tra le cause ostative al regime forfettario già da tempo vi è quella che riguarda i pregressi rapporti di lavoro dipendente, qualora i relativi redditi superino l’importo di 30.000 euro nell’anno precedente a quello in cui trova applicazione il “regime naturale” per i contribuenti con proventi ridotti. Causa di esclusione che si ritiene vada però opportunamente trattata in presenza dei contratti di “job on call”, ossia di lavoro intermittente/a chiamata.
A partire dall’entrata in vigore della “Legge di Stabilità per il 2016” – nello specifico a seguito di quanto disposto dal relativo art. 1, comma 111, lettera b) – risulta nota agli operatori la previsione di esclusione dal regime forfettario per i soggetti che, nell’anno precedente rispetto a quello in cui quest’ultimo trova applicazione, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 30.000 euro (si veda l’articolo "Regime forfettario e causa di esclusione per i precedenti rapporti di lavoro dipendente" del 20 luglio 2022). Disposizione operante sulla base dell’attuale art. 1, comma 57, lettera d-ter) della Legge 190/2014, come risultante post “Legge di Bilancio 2020” (segnatamente dopo la sostituzione dell’originaria nomenclatura, ossia lettera d-bis) come ex Legge 208/2015, ad opera dell’art. 1, comma 692, lettera d) della Legge 160/2019).
Anche se, rispetto al menzionato limite di 30.000, si può notare quanto stabilito normativamente sul fatto che “la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”, circostanza molto spesso cruciale in quanto configura una casistica affatto frequente, in particolare per i soggetti che desiderano aprire la Partita Iva pur avendo esercitato in precedenza un’attività di lavoro subordinato o con accordi similari – ed anzi, proprio in virtù del fatto che tali rapporti sono giunti al termine. Per tali soggetti, infatti, la “scappatoia” relativa alla cessazione del lavoro dipendente pregresso prima della fine dell’anno precedente può effettivamente rappresentare una modalità tramite la quale rientrare nel regime forfettario, altrimenti precluso.
Su simile causa di esclusione ha avuto modo di esprimersi l’Agenzia delle Entrate con diversi documenti di prassi, tra cui la risoluzione n. 7/E del 11/02/2020, con la quale sono stati forniti chiarimenti proprio successivamente al richiamato “spostamento” della disposizione in esame a lettera d-ter) come da Legge 160/2019: in tale sede l’autorità fiscale riportava infatti che, ai fini di vagliare l’efficacia della causa ostativa al regime forfettario, occorre tenere in considerazione l’anno precedente all’applicazione di tale regime – come si è visto essere affermato dalla norma – effettuando poi l’Amministrazione finanziaria un parallelismo con la precedente (in senso lato) causa di esclusione di cui alla lettera d-bis), inserita poco dopo l’introduzione del regime agevolato in questione.
In detto contesto veniva quindi commentata la circolare n. 10/E del 04/04/2016 (§ 2.3) che, in perfetta continuità con la successiva risoluzione del 2020, in merito alla soglia dei 30.000 euro per l’operatività dalla preclusione si soffermava proprio sulla parte della norma che stabilisce l’irrilevanza della verifica sul superamento in caso di cessazione dal rapporto di lavoro entro la fine dell’anno antecedente. Riportava in proposito l’Agenzia il suo pensiero sull’origine della norma, statuendone l’esistenza “in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali. Si evidenzia, inoltre, che ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.
Visto dunque l’inquadramento normativo sulla presente causa ostativa, così come la sua genesi, si può ora esaminare il relativo funzionamento rispetto ad una particolare fattispecie, quella del contratto a chiamata – altresì definito “job on call” – meglio noto come contratto di lavoro intermittente, di cui al D.Lgs 276/2003. Si tratta di un rapporto, comunque rientrante tra quelli di tipo subordinato (a prescindere che sia a tempo determinato o indeterminato), che si caratterizza non solamente per le precise fasce di età nelle quali il lavoratore deve rientrare, bensì anche per il fatto che quest’ultimo si pone in sostanza a disposizione del datore di lavoro: la specificità dell’accordo è infatti data dalla caratterizzazione discontinuadelle prestazioni, a seconda della reale necessità del datore di lavoro. Datore che, entro i limiti legislativi e nel rispetto del preavviso di chiamata concordato, chiama il lavoratore a effettuare le prestazioni lavorative.
Proprio in relazione alla chiamata va poi notare che risulta sovente prevista, a livello negoziale, la clausola riguardante l’obbligo di disponibilità da parte del lavoratore, tale per cui egli, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, non può decidere discrezionalmente se darvi riscontro (dovendo invece specificamente farlo).
Ebbene, per la casistica illustrata ci si può domandare in che modo la suddetta causa di esclusione dal regime forfettario debba operare in costanza di simile rapporto, anche alla luce di quanto affermato in proposito da parte delle Entrate. Quanto detto, ancora più nel dettaglio, immaginando un contratto di lavoro a chiamata:
· della durata di un anno, stipulato il 01/07/2022 e con scadenza il 30/06/2023;
· per il quale il dipendente ha percepito più di 30.000 nel 2022 grazie alle chiamate intervenute in corso d’anno, l’ultima delle quali si è interrotta in precedenza rispetto al 31/12/2022.
Ciò che si può facilmente immaginare in una situazione del genere è che, qualora il lavoratore decidesse di intraprendere un’attività professionale nel corso del 2023 (con apertura della Partita IVA), l’Amministrazione finanziaria eccepirebbe per tale soggetto l’impossibilità di rientrare nel regime forfettario, visto l’importo del reddito di lavoro dipendente percepito nel 2022. Conclusione apparentemente corretta in considerazione l’operatività della causa di esclusione per il rapporto di lavoro i cui redditi hanno portato al superamento della soglia reddituale pari a 30.000 euro normativamente prevista; senza possibilità di “disinnescare” tale causa ostativa dato che – almeno formalmente – la relazione contrattuale non è cessata al termine del periodo d’imposta precedente a quello in cui l’attività di lavoro autonomo è incominciata.
Su questo può però porsi la riflessione per cui tale accordo, concretamente ancora in corso al 31/12/2022 (senza dubbio), presenta la peculiarità per cui, come anticipato, al termine dell’anno non vi è alcuna chiamata/prestazione lavorativa effettivamente in svolgimento. Circostanza che non si ritiene di poter ignorare proprio per l’intrinseca caratterizzazione di tale modello negoziale, che si discosta dall’ordinarietà delle pratiche lavorative – nelle quali chi è assunto viene impiegato nelle sue mansioni in tutte le giornate di vigenza del contratto (fatte ovviamente salve le festività, le ferie eccetera) – dato che, in assenza di alcuna chiamata attiva, non si è di fatto in presenza di alcun rapporto di lavoro effettivamente attivo.
In questo senso pare quindi maggiormente verosimile che la causa ostativa in esame debba trovare applicazione, per i contratti di “job on call”, solamente qualora sia in essere, al termine dell’anno precedente, una prestazione lavorativa in virtù di una chiamata da parte del datore di lavoro che ha trovato l’assenso del lavoratore (o se è previsto l’obbligo di disponibilità).
Francesco Paolo Fabbri - Fiscalfocus