Dal 30 aprile scorso, sul sito delle Entrate, sono disponibili in consultazione i modelli dichiarativi 2025 (periodo d’imposta 2024) precompilati con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati dagli enti esterni.
Fra le novità più significative, si segnalano le modifiche (in vigore dal 1° gennaio 2024) in tema di redditi derivanti da contratti di locazione breve assoggettabili (per scelta) a imposta sostitutiva (cedolare secca). In questo senso la legge di Bilancio 2024 eleva l’aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi, portandola dal 21 al 26%, per gli immobili oltre il primo. In pratica, chi affitta più di un appartamento (ma non più di quattro, perché oltre è obbligatorio aprire partita Iva) conserva il diritto a mantenere l’aliquota più bassa su un solo immobile, a sua scelta, da esercitarsi per la prima volta per i redditi del periodo d’imposta 2024.
Entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 anche la riduzione da quattro a tre scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote (poi confermata a regime dal 2025).
Il modello ha inoltre accolto due nuovi quadri. Si tratta del quadro M per dichiarare i redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni. E del quadro T, destinato invece a ospitare le plusvalenze di natura finanziaria.
Immobili e mobili
Altra novità riguarda il quadro D. Lì vanno dichiarate le plusvalenze da cessione di immobili ristrutturati con il superbonus con cessione del credito o sconto in fattura, che dal 2024 sono tassabili quando la rivendita avviene entro dieci anni dalla conclusione dell’intervento. Si ricorda che non sono soggetti a tassazione gli immobili derivanti da successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte del periodo ante cessione da parte del cedente. Chi vende nei cinque anni non deduce dal calcolo della plusvalenza le spese agevolate. Chi invece vende tra il quinto e il decimo anno deduce tali spese solo per il 50 per cento.
Per il 2024 il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (“bonus mobili”) scende a 5mila euro.
Dagli impatriati ai dipendenti
Altra novità di quest’anno riguarda il regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2024.
Infine, in tema di detrazioni è stabilito che per i contribuenti titolari di reddito complessivo fino a 50mila euro opera una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024. Mentre la detrazione per lavoro dipendente, dal periodo d’imposta 2024, è innalzata da 1.880 a 1.955 euro, in caso di reddito complessivo non superiore a 15mila euro. Nulla è stato previsto per le pensioni e gli assegni ad esse equiparati.
Il bonus tredicesima
Fra le novità di questa dichiarazione 2025 si segnala anche la presenza del “bonus tredicesima”, introdotto dall’articolo 2-bis del Dl 113/2024, che consiste in un’indennità una tantum di 100 euro destinata ai lavoratori dipendenti che rispettano determinati requisiti reddituali (aver maturato, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28mila euro) e familiari (almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato). È altresì necessario che complessivamente l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.
Il bonus poteva essere erogato dai datori di lavoro insieme alla tredicesima mensilità, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del dipendente: chi non ha fruito del bonus nella Certificazione unica (Cu) può recuperarlo in dichiarazione dei redditi. A tal proposito va segnalato che, nelle risposte a tre Faq pubblicate sul proprio sito il 18 aprile 2025, l’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti su come recuperare il bonus tredicesima nell’ambito della dichiarazione dei redditi (modelli 730 o Redditi Pf) per chi non l’avesse ricevuto dal datore di lavoro, inclusi i collaboratori familiari. Le istruzioni riguardano la compilazione dei righi C14 (730) e RC14 (Redditi Pf), utilizzando i dati dei punti 721 e 726 della Cu.
Chi ha già fruito del bonus deve comunque compilare gli stessi righi con i dati riportati nella Cu 2025, indicando l’eventuale restituzione per mancanza dei requisiti. Infine, viene spiegato che la dichiarazione precompilata riporterà i dati del bonus se erogato dal datore. In caso contrario, un avviso inviterà il contribuente a verificare i requisiti per richiederlo in dichiarazione, basandosi appunto sui campi 721 e 726 della Cu.
Lorenzo Pegorin - Il Sole 24 Ore