14 marzo 2025

Eventi catastrofali: come interpretare il nuovo obbligo

La ratio della norma sembrerebbe privilegiare il detentore dei beni

Come una bomba ad orologeria la questione dell’obbligo assicurativo contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali è scoppiata, lasciando una lunga scia di dubbi irrisolti. Sia la disposizione normativa che il successivo Decreto Ministeriale non brillano certo per chiarezza. In attesa di ulteriori indicazioni, per comprendere la disposizione è necessario analizzarne le finalità.

L’articolo 1, comma 101, della Legge n. 213 del 2024 introduce, per tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, escluse le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, l’obbligo di stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari ed attrezzature industriali e commerciali, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell'attività di impresa.

Nonostante l’assenza di sanzioni pecuniarie connesse all’inadempimento, non si tratta di una disposizione tesa semplicemente alla diffusione di buone prassi. La ratio della norma è duplice: da un lato, in senso ampio, la finalità è quella di assicurare i beni finanziati con risorse pubbliche impiegati nello svolgimento dell’attività d’impresa; dall’altro è quella di alleggerire il bilancio dello Stato dal peso degli indennizzi pubblici erogati a ristoro dei danni causati dalle calamità naturali e dagli eventi catastrofali ai medesimi beni del tessuto imprenditoriale, solitamente erogati per la quota non coperta dagli indennizzi assicurativi individuali. In questo senso propende chiaramente l’articolo 1, comma 102, della Legge n. 213 del 2024 nel prevedere che “dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Sotto il profilo soggettivo la disposizione risulta sufficientemente chiara. Sono obbligati esclusivamente gli imprenditori, indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni (è soggetto all’obbligo anche il piccolo negozio di alimentari o l’elettricista), ovvero i soggetti obbligati all’iscrizione al Registro delle imprese. I lavoratori autonomi non iscritti al Registro delle imprese non sono soggetti all’obbligo assicurativo. Fra le imprese iscritte al Registro delle imprese sono escluse dall’obbligo assicurativo quelle agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche esercitate in forma societaria ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004.

Sotto il profilo oggettivo, considerata la finalità della norma, si ritiene siano obbligati alla sottoscrizione della copertura assicurativa i soggetti che utilizzano i beni nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, ovvero i soggetti che, in caso di calamità naturali, sono titolati, almeno in prima battuta, alla richiesta di indennizzi a ristoro dei danni subiti dai beni destinati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. In tal senso propende letteralmente l’articolo del Decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 30 gennaio 2025, n. 18 in ragione del quale l’obbligo assicurativo deve riguardare i beni impiegati a qualsiasi titolo nell’esercizio dell’attività d’impresa.

In linea di principio, pertanto, in caso di bene concesso in locazione o in affitto i soggetti obbligati dovrebbero essere, rispettivamente, il conduttore e l’affittuario. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi all’affitto di azienda, individuando nell’affittuario che destina i beni allo svolgimento dell’attività imprenditoriale il soggetto obbligato, e al comodato uso gratuito.

In tal senso, valorizzando i luoghi in cui viene svolta l’attività, l’articolo 4 del Decreto Ministeriale differenzia il premio sulla base dell’ubicazione del rischio sul territorio, della vulnerabilità dei beni assicurati e delle misure adottate dall’imprese a riduzione del rischio. Sul punto, invece, non appare decisivo nemmeno il riferimento “ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile” e quindi, indirettamente, alla regola di iscrizione del bilancio di esercizio secondo il criterio patrimoniale. Tale disposizione, piuttosto, è tesa esclusivamente ad individuare la categoria dei beni da assicurare e non i soggetti tenuti all’obbligo.

Non è prevista alcuna sanzione pecuniaria. I soggetti che non si adeguano all’obbligo rischiano, invece, di essere esclusi o penalizzati nell’ambito dei progetti di finanza agevolata nonché nell’erogazione di indennizzi conseguenti ai danni subiti a causa degli eventi non assicurati.

Fiscalfocus - Paolo Iaccarino