Anche quest’anno gli operatori dovranno prestare attenzione alle fatture “a cavallo” fra la fine del 2025 e i primi giorni del 2026 per evitare errori nell’esercizio della detrazione dell’imposta. Ancorché prevista dalla legge delega per la riforma fiscale, è infatti ancora di là da venire la regola che permetterà di gestire la detrazione delle fatture di dicembre con riferimento all’anno in cui l’imposta diviene esigibile in capo al fornitore di beni o servizi oppure – su scelta del contribuente – nell’anno (successivo) nel quale è ricevuta la relativa fattura.
Ricapitoliamo le regole tuttora in vigore. In corso d’anno è possibile detrarre nella liquidazione del mese precedente l’Iva sulle fatture che siano pervenute entro il giorno 15 del mese successivo a quello di «competenza» dell’acquisto. Ma una volta arrivati a dicembre le cose cambiano. Per detrarre l’imposta relativa a fatture dell’anno in chiusura, occorre infatti che la fattura sia ricevuta entro tale anno. Vediamo allora i diversi casi possibili.
1) Se la fattura – regolarmente emessa dal fornitore entro l’anno che volge al termine – viene recapitata dal Sistema d’interscambio (Sdi) al cessionario/committente entro il 31 dicembre 2025, la detrazione è esercitabile nella liquidazione relativa al mese di dicembre, previa registrazione del documento entro tale mese.
Nel caso in cui la fattura, pur essendo ricevuta a dicembre, non sia registrata entro l’anno, la detrazione può ancora essere esercitata con riferimento a tale annualità, ma occorre registrare il documento – nel 2026, purché entro il 30 aprile – in apposito sezionale (o con analoghi accorgimenti utili a evitare di operare una duplicazione della detrazione) “intromettendo” in questo modo l’imposta a credito nella dichiarazione Iva annuale per il 2025.
2) Per contro, se la fattura emessa dal fornitore a dicembre 2025 è ricevuta dal destinatario solo a gennaio 2026 (e di ciò lo Sdi tiene evidenza), la detrazione è esercitabile nel 2026, perché è solo in tale anno che sono realizzati entrambi i presupposti: quello sostanziale (esigibilità, peraltro realizzata già nel 2025) e quello formale (possesso del documento).
Ad esempio, per una fattura datata 31 dicembre 2025 e ricevuta il 4 gennaio 2026, la detrazione sarà esercitabile il 16 febbraio con la liquidazione relativa a gennaio, purché ne sia stata eseguita la registrazione (risposta a interpello 115/2025). Al più tardi, l’esercizio del diritto avviene con la presentazione della dichiarazione relativa al 2026.
Se poi il cessionario/committente opera in regime di pro rata, andrà considerato che la detrazione operata il prossimo anno per una fattura relativa al 2025 andrà “revisionata”, operando una rettifica nella dichiarazione Iva che si presenterà nel 2027, per tener conto della differenza (positiva o negativa) fra il pro rata 2025 che determina il quantum detraibile e quello 2026. Altrettanto avverrà nei prossimi mesi con la presentazione del modello relativo al 2025 per quanto concerne le analoghe circostanze verificatesi quest’anno.
I limiti all’integrativa
Al di fuori della tempistica prevista dalle Entrate, il recupero della detrazione è a rischio stando alla prassi ufficiale, secondo la quale (già con la risposta 479/2023) il ricorso alla dichiarazione integrativa a favore non sarebbe possibile in assenza di un errore rilevante ed essenziale. Questione sulla quale, come suggerito anche da Assonime nelle proprie osservazioni al disegno di legge di Bilancio 2026, sarebbe opportuno un ripensamento a salvaguardia del principio di neutralità Iva.
Le importazioni
Considerazioni analoghe dovrebbero valere anche per le importazioni di beni a fine anno, facendosi però riferimento ai documenti d’importazione. Al riguardo (principio 4/2024 della fondazione Odcec-Milano), potrebbe tenersi conto, come termine a quo per esercitare la detrazione, della data di svincolo della merce, la quale rappresenta un dato immodificabile che normalmente coincide con la data d’accettazione della dichiarazione doganale.
IlSole24Ore - Matteo Balzanelli e Massimo Sirri