Quando l’Amministrazione finanziaria contesta l’inesistenza oggettiva delle operazioni documentate in fattura, il terreno del confronto processuale si sposta inevitabilmente sul piano probatorio. In tali ipotesi, infatti, il contribuente è chiamato a dimostrare che le prestazioni o le cessioni indicate nei documenti fiscali sono state realmente eseguite e che risultano coerenti con l’attività economica svolta. Questo onere può essere assolto mediante la produzione di contratti, fatture, relazioni, evidenze operative e, più in generale, di tutta quella documentazione idonea a ricostruire la sostanza economica delle operazioni contestate.
Una volta che il contribuente abbia fornito tale apparato probatorio, non è sufficiente che l’Ufficio si limiti a sollevare dubbi generici o a valorizzare anomalie organizzative per disconoscere i costi e la detrazione dell’Iva. Occorre, invece, che l’Amministrazione fornisca una prova contraria solida, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, capaci di dimostrare che le operazioni non sono mai state effettuate o lo sono state solo apparentemente. In mancanza di tale dimostrazione, il recupero a tassazione non può reggere, poiché valutazioni astratte, presunzioni deboli o mere incongruenze formali non sono sufficienti a superare la prova dell’effettività fornita dal contribuente.
Questo principio, perfettamente allineato con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è stato recentemente ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di Reggio Emilia, con una pronuncia che assume rilievo non solo per la specifica vicenda esaminata, ma anche per le indicazioni di carattere generale che se ne possono trarre. Il caso riguardava una società alla quale veniva imputato l’utilizzo di fatture relative a prestazioni di consulenza ritenute dall’Ufficio oggettivamente inesistenti.
Secondo l’Amministrazione, alcune delle attività fatturate sarebbero state svolte da soggetti privi di un’adeguata struttura organizzativa e caratterizzati da un oggetto sociale non perfettamente allineato alle prestazioni rese. Tali elementi venivano considerati sufficienti per ritenere che le operazioni non fossero mai state eseguite. La società, dal canto suo, aveva impostato la difesa producendo documentazione a supporto delle attività svolte e contestando l’assenza di un effettivo riscontro probatorio da parte dell’Ufficio circa la pretesa inesistenza delle prestazioni.
Nel decidere la controversia, la Corte ha accolto il ricorso del contribuente, richiamando una serie di principi elaborati dalla Cassazione che risultano di particolare interesse. In primo luogo, viene ribadito che, ai fini del disconoscimento dei costi derivanti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere della prova incombe primariamente sull’Amministrazione finanziaria. Quest’ultima deve dimostrare la fittizietà dell’operazione attraverso elementi probatori diretti o, in alternativa, mediante presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel caso di specie, tale onere non risultava assolto, poiché le contestazioni si fondavano su considerazioni generiche e su valutazioni di carattere astratto.
La Corte richiama inoltre un filone giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui la mancanza di una struttura complessa, la localizzazione all’estero del fornitore o la non perfetta sovrapponibilità tra oggetto sociale e prestazioni fatturate non costituiscono, di per sé, prova dell’inesistenza oggettiva delle operazioni. Tali elementi possono, al più, rappresentare indizi iniziali, ma non sono sufficienti se non inseriti in un quadro probatorio più ampio e coerente. Anche le informazioni reperibili online, spesso valorizzate in sede accertativa, non possono assurgere a presunzioni qualificate se non corroborate da ulteriori riscontri concreti.
Un ulteriore passaggio significativo riguarda il criterio di valutazione dell’operazione economica, che deve essere ancorato alla sua effettività sostanziale e non alla mera coerenza formale con l’oggetto sociale dichiarato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che un’impresa può svolgere attività economicamente rilevanti anche al di fuori di una tipizzazione rigida dell’oggetto sociale, senza che ciò comporti automaticamente l’inesistenza delle prestazioni rese. In questa prospettiva, ciò che rileva è la realtà dell’attività svolta e non la sua perfetta adesione a schemi formali.
La pronuncia in esame si inserisce dunque in un percorso giurisprudenziale volto a riequilibrare il rapporto tra potere accertativo e tutela del contribuente, riaffermando che il disconoscimento di costi e Iva non può fondarsi su sospetti o incoerenze apparenti, ma richiede una dimostrazione rigorosa della mancata esecuzione delle operazioni. Un principio che assume un valore sistemico rilevante, soprattutto in un contesto in cui le contestazioni in materia di fatturazione tendono a estendersi ben oltre le ipotesi di frode manifesta.
Redazione Fiscal Focus