27 febbraio 2026

Fatture false, pioggia di "nuove" contestazioni: ecco cosa fare per evitarle

Dai casi classici alle operazioni atipiche: quando le carenze documentali diventano indizi

Negli ultimi anni le contestazioni relative alla falsa fatturazione hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nell’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, e ciò che colpisce non è soltanto l’intensità dell’azione accertativa, ma soprattutto il suo progressivo ampliamento verso casistiche che si collocano ben oltre gli “schemi fraudolenti classici”. Sempre più spesso, infatti, l’attenzione degli Uffici si concentra su operazioni economiche che presentano profili di atipicità organizzativa, contrattuale o documentale, pur essendo nella sostanza effettivamente realizzate.

In questo contesto il rischio per il contribuente è che carenze formali, approssimazioni gestionali o una documentazione incompleta vengano interpretate come indizi di inesistenza dell’operazione, con la conseguente riqualificazione della fattura come falsa. Il salto concettuale è tutt’altro che irrilevante, dato che si passa da un piano di mera irregolarità amministrativa – con sanzione solamente pecuniaria – a un terreno che espone il soggetto a pesanti conseguenze fiscali e, nei casi più gravi, anche penali.

La distinzione tradizionale tra fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti resta centrale, ma nella prassi applicativa tende talvolta a sfumare: nelle prime, l’operazione economica non è mai avvenuta, o si è verificata solo in parte; nelle seconde il bene o il servizio è stato invece effettivamente scambiato/prestato, ma uno dei soggetti indicati in fattura non coincide con il reale prestatore o cessionario. Ed è proprio in quest’ultima ipotesi che emergono le maggiori criticità, visto che le contestazioni finiscono spesso per colpire imprese che hanno sostenuto costi reali e che si trovano coinvolte in irregolarità generate da soggetti terzi, successivamente qualificati come evasori o come le note “cartiere”.

La sensazione diffusa è che, in questo tipo di situazioni, l’azione accertativa tenda a concentrarsi sul soggetto economicamente più solido, vale a dire il cliente, piuttosto che sul fornitore fittizio, che nella maggior parte dei casi è privo di beni aggredibili. Ne deriva una sorta di effetto di trascinamento, per cui il rapporto commerciale diventa ex post il presupposto per imputare al cliente una partecipazione, almeno colposa, a un meccanismo fraudolento.

In questo scenario assume un ruolo decisivo la giurisprudenza, nazionale ed europea, che ha progressivamente precisato i confini dell’onere probatorio. È ormai principio consolidato che la fattura, di per sé, non costituisce prova sufficiente dell’effettività dell’operazione, ma rappresenta un mero elemento formale che deve essere supportato da riscontri sostanziali; tuttavia, proprio per evitare derive eccessivamente penalizzanti, i giudici hanno chiarito che l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi a contestare genericamente l’inesistenza soggettiva, ma deve dimostrare l’esistenza di un disegno fraudolento, e soprattutto la consapevolezza – o la conoscibilità – della frode in capo al destinatario della fattura.

Una volta forniti questi elementi il baricentro della prova si sposta sul contribuente, chiamato a dimostrare di non sapere e di non poter sapere, secondo l’ordinaria diligenza qualificata richiesta a un operatore economico, di essere coinvolto in una frode. Non si tratta quindi di provare nuovamente l’esistenza dell’operazione, quanto piuttosto di dimostrare la correttezza del proprio comportamento: in questa prospettiva diventano rilevanti tutte le verifiche effettuate prima e durante il rapporto commerciale, come i controlli sull’identità del fornitore, sulla sua struttura organizzativa, sulla coerenza economica dell’operazione e sulla tracciabilità dei pagamenti.

Diverso è il caso delle fatture oggettivamente inesistenti, in cui l’autorità fiscale deve assolvere un onere probatorio più stringente, dimostrando – anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti – che l’operazione non si è mai verificata. Solo una volta superata tale soglia spetta al contribuente fornire la prova contraria, attraverso ogni elemento idoneo a dimostrare l’effettiva esecuzione della prestazione o della cessione.

In entrambe le ipotesi la congruità del prezzo assume un valore indiziario non trascurabile, e situazioni come corrispettivi palesemente anomali (non giustificati da particolari condizioni di mercato) possono rafforzare la tesi dell’inesistenza, così come l’assenza di una coerente sequenza temporale e contabile. Un’operazione reale tende infatti a lasciare diverse tracce distribuite nel tempo: contratti, ordini, documenti di trasporto, comunicazioni, movimenti finanziari sono tutti elementi che, nel loro insieme, contribuiscono a ricostruire la sostanza economica del fatto.

In definitiva il tema della falsa fatturazione si colloca oggi in un’area di confine particolarmente delicata, nella quale l’attenzione dell’Amministrazione si intreccia con la necessità di tutelare l’affidamento degli operatori economici. L’attenzione dei contribuenti e dei professionisti che li assistono deve soffermarsi sull’adeguato presidio dei processi interni e della documentazione, nella consapevolezza che, in questo ambito, la difesa non si gioca soltanto sulla realtà dell’operazione, ma sulla qualità e sulla coerenza del comportamento tenuto.

Francesco Paolo Fabbri