Una delle principali novità del modello 730/2026 riguarda la rimodulazione delle detrazioni per oneri a opera dell’art. 16-ter del TUIR, il quale prevede un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro che sia parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.
Il “nuovo” limite si va quindi ad aggiungere a quelli previsti per ogni singolo onere detraibile (ivi comprese le detrazioni IRPEF spettanti per l’esecuzione di interventi “edilizi” per le quali è previsto un importo massimo di spesa agevolato o di detrazione) e alla “parametrazione” introdotta dall’art. 15 comma 3-bis del TUIR per i possessori di redditi superiori a 120.000 euro e riguarda, ai sensi del menzionato art. 16-ter, la quasi totalità delle detrazioni contemplate nel sistema tributario italiano, con qualche eccezione (non rientrano tra gli oneri detraibili per cui è applicabile il limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR, ad esempio, le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR, le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012 e le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 comma 9 seconda parte e comma 9-ter del DL 3/2015).
Nel quadro RP di REDDITI PF 2026 e nel quadro E del 730/2026 compare una nuova casella, “RIORDINO DELLE DETRAZIONI NON AUTOMATIZZATO”, che deve essere spuntata da coloro che scelgono di individuare autonomamente gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione.
Al riguardo, secondo il § 10.4 dell’Allegato C contenente la “Circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2026”, l’imputazione automatica degli oneri fino a capienza della spesa massima ammessa in detrazione opera andando anzitutto ad aggregare gli oneri per percentuale di detrazione prevista partendo da quelli con le percentuali maggiori (110%) e proseguendo con quelli di percentuale minore. I contribuenti che non volessero seguire questa procedura, pertanto, dovranno spuntare la nuova casella.
Quanto alle modalità di calcolo di questo nuovo limite degli oneri detraibili (per i possessori di reddito complessivo superiore a 75.000 euro), si deve moltiplicare l’“importo base” (pari a 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non superiore a 100.000 euro, o 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro) per il coefficiente che varia in funzione del numero di figli fiscalmente a carico (0,50 se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico, 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico o 1 se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico).
Posto che la norma contenuta nell’art. 16-ter comma 3 del TUIR prevede diversi coefficienti a seconda del numero di figli presenti “nel nucleo familiare” che sono fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, ci si potrebbe interrogare su come venga considerato il figlio (o più figli) fiscalmente a carico di entrambi i coniugi per il 50% ciascuno.
Al riguardo non fornisce chiarimenti l’Agenzia delle Entrate che, nelle quattro esemplificazioni contenute nella circ. 29 maggio 2025 n. 6, si limita a considerare il caso di un contribuente “che ha fiscalmente a carico il coniuge” oltre agli eventuali figli. Non viene quindi contemplata l’ipotesi che il coniuge possa non essere fiscalmente a carico e men che meno è considerata l’ipotesi che entrambi i coniugi possano avere un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
L’Allegato C contenente la “Circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2026”, approvato unitamente al modello 730/2026 e alle relative istruzioni, al § 10.3 riporta: “Dal prospetto dei familiari a carico Determinare Numero di figli come di seguito descritto. Determinare il Numero di figli desumendolo dal prospetto dei familiari a carico con riferimento ai codici fiscali presenti nei righi nei quali è stata barrata la casella F, F1 o D tenendo conto che se uno stesso codice fiscale è presente in più righi esso deve essere conteggiato una sola volta” (nello stesso senso il § 10.3 delle specifiche tecniche del modello REDDITI PF 2026).
Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano un reddito complessivo superiore a 75.000 euro e il figlio (o i figli) sia a carico di entrambi, pertanto, parrebbe che ai fini del calcolo del limite massimo di spesa detraibile di cui all’art. 16-ter del TUIR il figlio (o i figli) rilevi per entrambi i genitori.
Un altro dubbio potrebbe nascere dalla definizione da dare al “nucleo familiare”. Al riguardo parrebbero non rilevare le risultanze dell’anagrafe comunale, posto quanto precisato nella citata circolare all’Allegato C.
Arianna Zeni - Eutekne