05 settembre 2025

Fisco, STOP alla pausa estiva: dal 1° Settembre ripartono termini e scadenze fiscali. Ecco le date da segnarsi.

Con la fine della sospensione estiva, dal 1° settembre ripartono i termini del contenzioso tributario e delle attività fiscali. Entro il 5 settembre la scadenza per rispondere alle richieste documentali

Con la fine della pausa estiva, dal 1° settembre 2025 il contenzioso tributario torna a pieno regime. Come previsto dall’art. 1 della legge 742/1969, i termini processuali restano sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno, periodo che non viene conteggiato nelle scadenze processuali. Durante il mese di agosto, infatti, i tribunali fissano solo udienze considerate “urgenti”, come quelle relative alle misure cautelari. Da settembre, invece, riprendono regolarmente tutte le procedure, compresi i ricorsi pendenti e le nuove udienze.

La ripartenza interessa anche i contribuenti che devono versare importi legati ad avvisi di accertamento, cartelle di pagamento o atti di contestazione. E il Fisco non si è fatto attendere nemmeno questa volta. Vediamo le date di settembre da cerchiare in rosso sul calendario.

Pausa estiva finita

Il Dlgs 1/2024, che ha dato attuazione alla riforma fiscale, ha confermato la sospensione estiva (1°-31 agosto) e quella di fine anno (1°-31 dicembre) solo per alcune attività:

  • -          comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e art. 54-bis del DPR 633/72);

  • -          liquidazioni delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata;

  • -          inviti all’adempimento.

Non rientrano invece in questa sospensione le richieste di atti, documenti, registri, dati e informazioni, che devono essere evase dai contribuenti.

Pagamenti legati agli atti impositivi

La ripartenza che scatta da lunedì 1 settembre interessa, come detto, anche i contribuenti che devono pagare e mettersi in regola con avvisi di accertamento, cartelle esattoriali o atti di contestazione.

Il termine per il pagamento è infatti collegato al termine per proporre ricorso: il contribuente dispone di 60 giorni dalla notifica dell’atto, a cui vanno sommati i 31 giorni di sospensione feriale.

Questo calcolo determina sia la data ultima per presentare il ricorso sia quella entro la quale effettuare il pagamento con acquiescenza o della prima rata in caso di rateazione. Un esempio pratico per capire meglio: se un avviso di accertamento è stato notificato a metà luglio, la scadenza effettiva slitterà a inizio ottobre.

Contraddittorio preventivo, attenzione ai termini

Durante il mese di agosto, molti contribuenti hanno comunque ricevuto gli schemi di atto per il contraddittorio preventivo obbligatorio. Prima di emettere un atto impositivo, infatti, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a invitare il contribuente a fornire chiarimenti e documentazione entro 60 giorni, allegando le motivazioni e il calcolo della pretesa tributaria.

Su questo punto, l’Agenzia (Telefisco 2025) ha chiarito che lo slittamento al 4 settembre vale solo per gli inviti la cui scadenza era prevista durante il mese di agosto. Per gli schemi notificati in piena pausa estiva, invece, i 60 giorni decorrono normalmente, senza sospensioni specifiche.

Per sicurezza, suggeriamo di calcolare sempre i termini senza considerare sospensioni aggiuntive, soprattutto per gli altri adempimenti collegati, come richiesta di accesso agli atti, adesione entro 30 giorni e attivazione di eventuali procedure deflattive.

Scadenza del 5 settembre per rispondere

Per chi ha ricevuto richieste documentali durante il mese di agosto, il termine ultimo per rispondere è fissato al 5 settembre 2025.

L’art. 37, comma 11-bis del Dl 223/2006 stabilisce infatti che i termini per fornire la documentazione all’Agenzia delle Entrate o ad altri enti impositori restano sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.

Attenzione però che restano escluse da questa sospensione le richieste connesse a:

  • -         attività di accesso, ispezione e verifica;

  • -         procedure di rimborso ai fini IVA;

  • -         casi di indifferibilità e urgenza.

Fiscalfocus - Miriam Carraretto