La conferma è stata data dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata.
Nel corso del Videoforum di ItaliaOggi che si è tenuto ieri, sono stati forniti chiarimenti in relazione alla flat tax incrementale e alla fuoriuscita immediata dal regime forfetario in conseguenza del superamento in corso d’anno del limite di 100.000 euro di ricavi e compensi.
La flat tax incrementale è stata introdotta dalla legge di bilancio 2023 e consiste in un’imposta fissa del 15%, sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, da applicare sulla quota di reddito maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente. La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva, che non può superare in ogni caso l’ammontare di 40.000 euro, è determinata dalla “differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare”.
La decurtazione costituisce una franchigia, ma le sue modalità di calcolo non erano parse chiare ad una prima lettura della disposizione. Il riferimento a “quest’ultimo ammontare”, infatti, lasciava il dubbio se il 5% andasse calcolato sulla differenza, oppure sul più alto dei redditi del triennio.
La Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2023 aveva poi indicato che il 5% avrebbe dovuto essere applicato sul maggiore dei redditi del triennio. Tale impostazione è stata confermata con una risposta dell’Agenzia delle Entrate resa nel corso del Videoforum di ieri.
In sostanza, per determinare la base imponibile dell’imposta sostitutiva, l’importo della franchigia è calcolato sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 e deve essere sottratto dalla differenza tra il reddito imponibile dichiarato nel 2023 e quello più alto del triennio.
Si consideri un professionista con un reddito di lavoro autonomo pari a 100.000 euro nel 2023, 90.000 euro nel 2022, 80.000 euro nel 2021 e 85.000 euro nel 2020. Effettuata la differenza (pari a 10.000 euro) tra il reddito 2023 (100.000 euro) e quello più elevato “dichiarato” nel triennio precedente (90.000 euro), la decurtazione del 5% è calcolata sul reddito più elevato del triennio (90.000 x 5% = 4.500). La base imponibile risulterebbe quindi pari a 5.500 euro (10.000 – 4.500) e l’imposta sostitutiva ammonterebbe a 825 euro.
Con riferimento al regime forfetario, la legge di bilancio 2023 ha previsto, oltre all’incremento del limite di ricavi e compensi, la fuoriuscita immediata dal regime nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000 euro. Si tratta di una novità rilevante atteso che, in precedenza, l’esclusione dal regime per la perdita dei requisiti d’accesso o la verifica di una causa ostativa si verificava sempre dall’anno successivo.
Per il periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali.
Obblighi sulle ritenute dopo la fuoriuscita dal regime in corso d’anno
Con riguardo agli obblighi in tema di ritenute, nel corso del Videoforum, è stato chiarito che le ritenute d’acconto tornano ad essere applicate secondo i criteri generali, ossia sui compensi che saranno corrisposti dopo la fuoriuscita dal regime. Per i compensi che risultano già pagati, invece, le stesse non possono essere applicate retroattivamente. Allo stesso modo, per le “operazioni passive” il professionista non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituto d’imposta in relazione alle ritenute diverse da quelle sui redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati.
Sotto il profilo IVA, con la disapplicazione del regime in corso d’anno è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. In modo simmetrico, con la medesima decorrenza potrebbe essere esercitato il diritto di detrazione dell’IVA assolta sulle operazioni passive.
Paola Rivetti - Eutekne