Soglia di reddito di lavoro dipendente per accedere al regime forfettario innalzata a 35.000 euro anche per l’anno 2026. Lo prevede il disegno di legge di Bilancio approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 17 ottobre. Per accedere al regime forfettario è necessario essere in possesso di specifici requisiti di accesso (non superare la soglia di ricavi/compensi di 85.000 euro e non sostenere spese per lavoro dipendente e accessorio superiori a 20.000 euro) ma anche di non incorrere in cause ostative, cioè in situazioni incompatibili ex lege con l’applicazione del regime forfettario stesso. Le cause ostative sono indicate nel comma 57 della legge 190/2014 e, in particolare, la lettera d-ter) preclude l’accesso al regime forfettario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro.
La legge 207/2024 con il comma 12 ha previsto, per il solo anno 2025, l’innalzamento a 35.000 euro del limite di cui alla lettera d-ter dell’articolo 57 prima vista. Ora, il Ddl Bilancio 2026 modifica il comma 12 sostituendo il riferimento all’anno 2025 con il riferimento agli anni «2025 e 2026». Pertanto, anche per il prossimo anno si potrà contare sulla soglia più elevata e, quindi, potranno accedere al regime anche contribuenti con un reddito più elevato.
Lo scorso anno si era posto il tema della corretta applicazione della norma: considerato che la nuova soglia si applicava nel 2025 e che la verifica della soglia di reddito deve essere effettuata con riguardo all’anno precedente, a beneficiarne sarebbero stati coloro che nel 2025 non superavano questa soglia ma si è ritenuto potessero beneficiarne anche coloro che avevano percepito redditi fino a 35.000 euro nel 2024. Con la previsione di questo innalzamento sia nel 2025 che nel 2026, non ci sono dubbi sul fatto che il contribuente che nel 2026 intende accedere al regime forfettario o che già lo applica nel 2025 e che deve verificare la possibilità di permanere nel regime, potrà farlo se non supererà la soglia di 35.000 euro.
Per il funzionamento della causa ostativa trovano applicazione i chiarimenti già resi con la circolare 10E del 2016 e con altri documenti di prassi. Occorre quindi ricordare che i redditi da considerare sono, oltre a quelli di lavoro dipendente, anche quelli assimilati quali, ad esempio, le pensioni e gli assegni di mantenimento del coniuge; restano, invece, esclusi gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata (risposta 102/2020). Inoltre, si ricorda che la verifica della causa ostativa ai fini dell’applicazione del regime nel 2026 non opera per coloro che nel 2025 cessano il lavoro dipendente salvo che nello stesso anno non venga iniziato un nuovo lavoro o che percepiscano una pensione; quest’ultimo, infatti, essendo un reddito assimilato al lavoro dipendente assume rilievo anche autonomo per la verifica della soglia (circolare 10E/2016).
Alessandra Caputo - Il Sole 24Ore