Nel dibattito lavoro dipendente/partita IVA in forfettario, una delle domande che tornano più spesso è se il limite dei redditi da lavoro dipendente, confermato anche per il 2026 a 35mila euro, vada considerato al netto delle imposte trattenute in busta oppure al lordo. In altre parole: conta ciò che il contribuente porta a casa oppure il dato fiscale?
Diciamo subito che rileva il reddito lordo ai fini fiscali, cioè il reddito di lavoro dipendente o assimilato come risultante dalla Certificazione Unica o, comunque, dal dato dichiarativo. Non si sottraggono IRPEF e addizionali trattenute dal sostituto. Il riferimento normativo di contesto è la causa ostativa contenuta nell’art. 1, comma 57, lett. d-ter, L. 190/2014, che guarda ai redditi percepiti nell’anno precedente: non al netto in busta, ma al reddito fiscalmente qualificato come lavoro dipendente o assimilato (artt. 49 e 50 TUIR).
Perché non si guarda al netto
Il punto sta tutto nel significato tributario della parola reddito. Il TUIR definisce redditi di lavoro dipendente quelli derivanti da rapporti di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, includendo anche fattispecie come pensioni e assegni equiparati, e qualifica come assimilati una serie di compensi (ad esempio, alcune collaborazioni, cariche societarie, ecc.).
Quando la norma del forfettario parla di redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti oltre soglia, richiama dunque categorie reddituali fiscali. Le trattenute (IRPEF, addizionali) operate dal sostituto d’imposta sono imposta prelevata a monte, ma non trasformano il reddito in un importo netto da assumere come parametro: semmai rappresentano acconti o versamenti dell’imposta dovuta su quel reddito.
Operativamente, quindi, la domanda corretta da farsi è quant'è l’ammontare del reddito di lavoro dipendente o assimilato risultante dalla CU (o dalla dichiarazione) relativa all’anno precedente. Quello è il dato da confrontare con la soglia.
Soglia 35mila euro vale anche per il 2026
La Legge di Bilancio 2025 aveva innalzato il limite (prima 30mila) a 35mila euro intervenendo proprio sulla lettera d-ter. La misura, nata per il 2025, è stata estesa anche al 2026. In particolare, l’intervento sul 2025 è contenuto nell’art. 1, comma 12, L. 207/2024 (che richiama la lett. d-ter della L. 190/2014) e la proroga al 2026 deriva dalla Lelle di Bilancio 2026 (L. 199/2025), che sostituisce “l’anno 2025” con “gli anni 2025 e 2026” .
Per verificare l’accesso o la permanenza nel forfettario nel 2026, si guarda ai redditi 2025 di lavoro dipendente o assimilati e la soglia è 35mila euro.
Nel 2026 resta centrale anche la soglia di accesso al forfettario legata ai ricavi/compensi dell’anno precedente: la disciplina aggiornata ha portato il limite a 85mila euro, e soprattutto ha confermato l’uscita secca se in corso d’anno si supera 100mila euro: in questo caso la cessazione avviene dallo stesso anno di superamento, non dall’anno successivo.
Lordo fiscale oltre soglia, ma “netto” sotto
Dipendente nel 2025 con reddito da CU pari a 36.200 euro. In busta, tra ritenute e addizionali, il netto annuale percepito è (poniamo) 28mila euro.
Nel 2026 la causa ostativa opera comunque, perché il confronto va fatto sul reddito fiscale (CU/dichiarazione), non sul netto disponibile.
Lordo fiscale sotto soglia, netto alto per detrazioni/bonus
Dipendente nel 2025 con reddito CU pari a 34.500 euro. Il netto può essere relativamente alto per effetto di detrazioni o conguagli favorevoli.
La soglia è rispettata; il contribuente può applicare il forfettario nel 2026, fermo il controllo delle altre condizioni.
Redditi assimilati che fanno massa
Nel 2025: 28mila euro di lavoro dipendente + 8mila euro come amministratore (assimilato).
Dunque, 36mila euro complessivi: soglia superata. Conta anche l’assimilato, perché la lett. d-ter richiama espressamente gli artt. 49 e 50 TUIR.
Rapporto cessato, soglia irrilevante: ma attenzione alle date
Un altro nodo ricorrente è l’inciso normativo: la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. La prassi lo ribadisce chiaramente: la lett. d-ter prevede l’irrilevanza della soglia in caso di cessazione del rapporto, e nella pratica professionale questo consente spesso l’accesso al regime a chi ha lasciato il lavoro dipendente.
Ma qui si apre la trappola delle date. L’Agenzia, con risposta a interpello n. 368/2021, chiarisce che il rapporto è da considerarsi in essere anche durante il periodo di preavviso. La cessazione effettiva avviene alla fine del preavviso, non al momento della comunicazione delle dimissioni. Quindi, se un contribuente si dimette a dicembre ma il preavviso si chiude ad esempio a gennaio, la cessazione cade nell’anno successivo e può cambiare completamente l’esito della verifica.
Miriam Carraretto - Fiscalfocus