L’Agenzia delle Entrate cambia posizione rispetto a quanto affermato poche settimane fa. Con la risposta a interpello n. 68 del 2026, infatti, l’Amministrazione Finanziaria rivede quanto indicato nella precedente risposta n. 26/2026 e riconosce che i compensi percepiti per errore e successivamente restituiti non devono essere considerati nel calcolo della soglia di 85.000 euro prevista per il regime forfettario.
Il nuovo documento di prassi rettifica quindi l’interpretazione iniziale: se il superamento della soglia dipende esclusivamente da somme non spettanti e poi restituite dal contribuente, non si determina l’uscita dal regime agevolato nell’anno successivo.
Il caso
Il caso riguarda una professionista, medico di medicina generale, che nel 2024 applicava il regime forfettario. A causa di un errore amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale, la contribuente era stata erroneamente inquadrata come pediatra a partire dal febbraio 2024.
Questo errore ha determinato l’erogazione di compensi superiori rispetto a quelli effettivamente dovuti. La professionista si è accorta della situazione soltanto nel gennaio 2025 e ha immediatamente segnalato l’anomalia all’azienda sanitaria.
Dopo le verifiche interne, l’ente ha quantificato le somme corrisposte in eccesso. La contribuente ha quindi restituito integralmente gli importi non spettanti nel corso del 2025, in parte tramite bonifico bancario e in parte tramite trattenute sui compensi successivi.
La difficoltà è nata perché la Certificazione Unica relativa al 2024 riportava l’importo complessivo dei compensi percepiti nel corso dell’anno, includendo anche le somme pagate per errore e poi restituite.
Nonostante le richieste della professionista, l’azienda sanitaria non ha rettificato la certificazione. Di conseguenza, sulla base dei dati indicati nella CU risultava formalmente superata la soglia di 85.000 euro prevista per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario.
Questo avrebbe comportato due effetti negativi: da un lato il pagamento di maggiori imposte nella dichiarazione dei redditi, dall’altro la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dal 2025.
Il nodo della soglia di 85.000 euro nel regime forfettario
Il regime forfettario, disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, è destinato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e rispettano determinati requisiti. Tra questi, uno dei più importanti è il limite massimo di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente, fissato a 85.000 euro.
In linea generale, nel calcolo di questa soglia rientrano tutti i compensi percepiti dal professionista nel periodo d’imposta. Il superamento del limite comporta l’uscita dal regime agevolato a partire dall’anno successivo.
Nel caso in esame, tuttavia, il superamento della soglia non dipendeva da un reale incremento dell’attività professionale, ma da un errore amministrativo dell’ente pagatore che aveva determinato l’erogazione di somme non dovute.
La valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Analizzando la documentazione fornita dalla contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che i compensi eccedenti erano stati percepiti a causa di un errore dell’amministrazione sanitaria e che le somme erano state effettivamente restituite nel 2025.
Alla luce di queste circostanze, l’Amministrazione finanziaria ritiene che, ai fini della verifica della soglia di 85.000 euro, debbano essere considerati solo i compensi effettivamente spettanti al professionista. Diversamente, si determinerebbe la perdita del regime agevolato per una situazione non imputabile al contribuente.
Di conseguenza, il superamento della soglia avvenuto nel 2024 esclusivamente per effetto di queste somme non comporta l’uscita dal regime forfettario nel 2025.
Come recuperare le imposte versate in eccesso
La risposta dell’Agenzia delle Entrate affronta anche la questione delle imposte già versate sulla base dei compensi – non spettanti - indicati nella Certificazione Unica.
Se nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024 il contribuente ha indicato tutti i compensi percepiti, inclusi quelli poi restituiti, l’imposta sostitutiva versata in eccesso può essere recuperata.
La restituzione può avvenire attraverso due modalità alternative. La prima consiste nella presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, indicando nel quadro LM soltanto i compensi effettivamente spettanti. In questo modo emergerà un credito pari alla maggiore imposta sostitutiva pagata.
In alternativa, il contribuente può presentare un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale, allegando la documentazione che dimostra l’errore e la restituzione delle somme.
Serena Pastore - Fiscalfocus