30 maggio 2025

Fringe benefit auto aziendali 2025: Nuove regole, clausola di salvaguardia e regime transitorio

Tassazione dei veicoli aziendali in uso promiscuo: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2025 e il DL Bollette. I chiarimenti di Assonime nella Circolare n. 12/2025 su decorrenza, contratti, proroghe e riassegnazioni

L’articolo 1 comma 48 della Legge di Bilancio 2025 n.207/2024 modificando l’articolo 51 comma 4 del Tuir, ha apportato delle variazioni alla disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di veicoli ai dipendenti.

Le recenti modifiche introdotte dalla legge n. 60/2025, che ha convertito il DL Bollette n. 19/2025, hanno risolto l’assenza di un regime transitorio nella normativa della Legge di Bilancio 2025, introducendo inoltre una clausola di salvaguardia pensata per garantire una transizione graduale verso il nuovo sistema fiscale applicabile ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo.

Assonime, con la Circolare n. 12 del 26 maggio 2025 fornisce una possibile chiave di lettura sistematica della normativa coerente con gli obiettivi dichiarati dal legislatore, così come delineati sia nella Legge di bilancio 2025 sia nel cosiddetto Decreto Bollette.

Le nuove regole dal 2025

Il nuovo regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 supera il precedente criterio di tassazione basato sulle emissioni di CO₂, sostituendolo con uno legato alla tipologia di alimentazione del veicolo. L’obiettivo è chiaro: incentivare la transizione verso veicoli ecologicamente sostenibili.

Le nuove aliquote forfettarie per il calcolo del fringe benefit sono:

-          10% per veicoli full electric (BEV);

-          20% per veicoli ibridi plug-in (PHEV);

-          50% per gli altri veicoli (benzina, diesel, ecc.)

Il calcolo si basa sempre sulla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, applicata al costo chilometrico ACI.

Decorrenza del nuovo regime

Nel contesto del nuovo regime fiscale applicabile ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, è fondamentale considerare che la sua applicazione è subordinata a tre condizioni essenziali: l'immatricolazione del veicolo, la stipula del contratto con il dipendente e l'effettiva assegnazione del mezzo, tutte a partire dal 1° gennaio 2025.

Come osservato da Assonime nella Circolare n. 7/2025, prima dell’introduzione delle recenti modifiche legislative, la mancanza di un regime transitorio aveva lasciato spazio a dubbi interpretativi: da un lato, si temeva l’applicazione del valore normale per tassare l’uso personale del veicolo, con effetti potenzialmente distorsivi; dall’altro, si riteneva potesse restare applicabile la disciplina precedente (in vigore fino al 31 dicembre 2024) nei casi non pienamente conformi ai nuovi requisiti.

Le novità del Dl Bollette

Per evitare disallineamenti normativi e iniquità fiscali nella fase di transizione, il legislatore, con l’articolo 2-bis dell’articolo 6 del DL Bollette, ha previsto due importanti strumenti:

-          regime transitorio,

-          clausola di salvaguardia.

Regime transitorio

Nel quadro del regime transitorio applicabile ai veicoli aziendali in uso promiscuo, la normativa prende come unico riferimento la data della concessione del veicolo al dipendente, avvenuta tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, senza richiamare né la data di immatricolazione né la stipula formale del contratto di assegnazione.

Questa impostazione suggerisce che, per l’applicazione del regime transitorio, sia sufficiente che il veicolo sia stato effettivamente messo a disposizione del personale entro la finestra temporale indicata, anche in assenza di un collegamento con un singolo contratto individuale. Di conseguenza, ciò permetterebbe al vecchio sistema di tassazione (basato sulle emissioni) di continuare a valere anche oltre il 2024, purché il veicolo resti destinato alla stessa funzione, senza interruzioni, fino alla sua restituzione, dismissione o riallocazione ad altri scopi.

In pratica, questo significa che veicoli già assegnati entro fine 2024, anche se successivamente prorogati o riassegnati, dovrebbero continuare a beneficiare delle precedenti modalità di tassazione. Questo principio garantirebbe coerenza normativa e tutela dell’affidamento delle imprese che hanno pianificato l’uso dei veicoli in base alla disciplina previgente.

Tuttavia, l’assenza di un chiarimento ufficiale potrebbe generare incertezze, specialmente nei casi in cui un veicolo, pur acquistato e assegnato nel 2024, venga successivamente destinato a un altro dipendente. Senza un’interpretazione flessibile, si rischierebbe paradossalmente l’applicazione del valore normale – modalità meno favorevole – anche in circostanze in cui il datore aveva rispettato i criteri validi al momento dell’assegnazione iniziale.

Alla luce di queste criticità, appare auspicabile un intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, volto a confermare la validità del vecchio regime per tutta la durata d’uso del veicolo già concesso, anche in caso di riassegnazione interna, evitando effetti distorsivi o penalizzanti non voluti dal legislatore.

Clausola di salvaguardia

La clausola di salvaguardia si applica ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, e concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. La clausola non fa riferimento né alla data di stipula del contratto né a quella di immatricolazione, ma si concentra unicamente sull’effettiva messa a disposizione del veicolo entro la suddetta finestra temporale.

La clausola non si limita al primo utilizzo del veicolo, ma copre anche situazioni di proroga del contratto o di riassegnazione a un altro dipendente, purché il veicolo continui a essere destinato all’uso promiscuo senza soluzione di continuità. In sostanza, i veicoli ordinati entro fine 2024 possono continuare a beneficiare del vecchio regime anche oltre il 30 giugno 2025, se non cessano la loro funzione aziendale originaria.

Secondo Assonime, l’obiettivo della misura è duplice. In primis, tutelare le imprese i lavoratori che avevano pianificato l’assegnazione sulla base del quadro normativo vigente nel 2024. La clausola di salvaguardia dovrebbe trovare applicazione solo nei casi in cui risulti più vantaggiosa per il dipendente rispetto alla disciplina ordinariamente prevista. Pertanto, per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 anche se immatricolati e concessi in uso nel primo semestre 2025, dovrebbe applicarsi il regime vigente se più favorevole.

Il secondo obiettivo della clausola di salvaguardia è quello di evitare che possa trovare applicazione il criterio del valore normale per la determinazione del fringe benefit, che comporterebbe effetti fiscali più gravosi.

Per tale ragione, è stato previsto un allargamento temporale del vecchio regime anche a quelle situazioni in cui alcune condizioni – come l’immatricolazione del veicolo o la sua assegnazione al dipendente – si siano verificate nel 2024, ma non si siano concluse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

In questo contesto, il precedente regime dovrebbe essere applicato:

-          non solo quando la concessione in uso è avvenuta entro il 31 dicembre 2024 (caso già coperto dal regime transitorio),

-          ma anche quando l’assegnazione è avvenuta nel primo semestre 2025, purché il veicolo sia stato immatricolato entro tale data.

Rimarrebbero escluse, invece, solo le situazioni marginali in cui i veicoli ordinati e immatricolati entro il 2024 vengano destinati all’uso promiscuo per la prima volta dopo il 30 giugno 2025.

Infine, potrebbe sorgere qualche dubbio nei casi in cui il contratto con il dipendente sia stato stipulato nel 2024, ma l’immatricolazione e l’assegnazione siano avvenute nel 2025 oltre i termini previsti.

Serena Pastore - Fiscalfocus