25 settembre 2025

Fringe benefit, tassata con le vecchie regole l'auto posseduta dall'azienda a fine 2024

L’assegnazione al dipendente però deve essere stata fatta entro giugno 2025

Per le autovetture già possedute a fine 2024 e concesse in benefit nel primo semestre 2025, la tassazione segue le vecchie regole anche se si tratta di veicoli in precedenza utilizzati per soli fini aziendali. Il chiarimento, fornito dall’agenzia delle Entrate nello speciale Telefisco 2025, integra le istruzioni della circolare 10/E/2025. L’estensione del regime transitorio evita di dover applicare il complesso e oneroso criterio del valore normale dell’uso extralavorativo.

Uno degli aspetti più controversi del nuovo regime di tassazione del reddito di lavoro dipendente derivante dalla concessione in uso promiscuo di autovetture aziendale, che è stato introdotto dalla legge di bilancio 2025, riguarda le regole da applicare alle autovetture acquistate o ordinate entro fine 2024 e assegnate in benefit con consegna al dipendente dal 2025. Il regime, visto il testo carente della legge di bilancio, è stato disciplinato dal Dl 19/2025 che ha introdotto un nuovo comma 48-bis nella legge 207/2024.

Con la circolare 10/E/2025 le Entrate, nell’illustrare le regole transitorie previste dal Dl 19/2025, ha affrontato anche il caso (in realtà non espressamente previsto dalla legge), delle cosiddette ri-assegnazioni effettuate dal 1° gennaio 2025, cioè della concessione in benefit di veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2024 (ma pur sempre dopo il 1° luglio 2020) che in precedenza erano stati oggetto di assegnazione in uso promiscuo ad un diverso dipendente.

La circolare aveva affermato che se la ri-assegnazione (consegna dell’auto al nuovo dipendente e firma della lettera di assegnazione) è avvenuta entro il 30 giugno 2025, il reddito si quantifica applicando il regime vigente al 31 dicembre 2024 (calcolo del benefit secondo gli scaglioni di emissioni di CO2, come da Tabella Aci 2025). Se invece la ri-assegnazione è avvenuta dal 1° luglio 2025, non si potrà applicare il regime precedente, ma neppure quello nuovo, in quanto l’autovettura non è immatricolata dal 1° gennaio 2025 e la determinazione del benefit dovrà effettuarsi in base al valore normale secondo quanto indicato nella risoluzione 46/E/2020.

La circolare non aveva trattato il caso di autovetture, già immatricolate al 31 dicembre 2024 (post 1° luglio 2020) e possedute dal datore di lavoro a tale data, che nel 2024 erano tenute a disposizione per usi solo aziendali, o che comunque non erano assegnate in uso promiscuo.

Nel corso di Speciale Telefisco 2025, l’agenzia delle Entrate ha esaminato questa situazione integrando le istruzioni già fornite con la circolare 10/E. Le Entrate hanno precisato che se l’autovettura posseduta a fine 2024 (purché immatricolata dopo il 1° luglio 2020) è stata assegnata ad un dipendente (lettera di assegnazione e consegna al dipendente) nel primo semestre 2025, si applicherà il regime vigente nel 2024 anche nel caso in cui, in precedenza, essa non fosse stata concessa in benefit ad altri dipendenti, in quanto tenuta a disposizione per usi aziendali.

Alla luce della risposta, le regole per il benefit delle auto (immatricolate post 1° luglio 2020) già detenute nel 2024 e assegnate in uso nel 2025 possono riassumersi come segue.

Se la assegnazione (consegna dell’auto al dipendente e firma della lettera di assegnazione) è avvenuta entro il 30 giugno 2025, si applicano le regole vigenti al 31 dicembre 2024 a prescindere dal fatto che il veicolo fosse, o meno, precedentemente assegnato ad un dipendente. Se invece la concessione al dipendente è avvenuta a partire dal 1° luglio 2025, il reddito in natura dovrà essere quantificato in base al valore normale dell’uso extra lavorativo.

Luca Gaiani - Il Sole 24Ore