Non sono però dovuti la maggiorazione dello 0,4% per i versamenti effettuati entro il 31 luglio e gli interessi per i versamenti rateali.
Con una FAQ pubblicata ieri, 28 giugno, sul proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio possono non avvalersi della sospensione dei termini dei versamenti, mantenendo quindi le ordinarie scadenze, ma non sono comunque tenuti alla corresponsione della maggiorazione dello 0,4% e degli interessi per i versamenti rateali che scadono entro il 20 novembre 2023.
Con il DL 1° giugno 2023 n. 61 sono stati infatti previsti numerosi interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana (c.d. decreto “Alluvioni”).
In particolare, con l’art. 1 del DL 61/2023 è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, in relazione ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dall’evento emergenziale, come individuati nell’allegato 1 al suddetto decreto. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 20 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La sospensione riguarda quindi anche i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, sia delle persone fisiche, che delle società di persone o assimilate, sia dei soggetti IRES, che scadono dal 1° maggio al 31 agosto 2023 (es. saldo e prima rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP con scadenza al 30 giugno e 31 luglio 2023).
In relazione ai suddetti versamenti derivanti dalle dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate, con la FAQ pubblicata ieri, conferma che il contribuente può scegliere di non avvalersi della sospensione dei versamenti prevista per i soggetti alluvionati ed effettuare i versamenti sulla base delle ordinarie scadenze. Pertanto, il contribuente può comunque decidere di effettuare il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 entro l’ordinaria scadenza del 30 giugno 2023, oppure di avvalersi del differimento al 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 17 del DPR 435/2001.
In relazione al versamento differito al 31 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate precisa che non sarà però dovuta la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, all’evidente scopo di non creare una penalizzazione rispetto ai contribuenti che invece si avvalgono della sospensione e possono effettuare i versamenti sospesi, entro il 20 novembre 2023, senza applicazione di interessi.
Analoga impostazione viene applicata dall’Agenzia in relazione all’opzione del contribuente di rateizzare i versamenti ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97. Viene infatti chiarito che “nulla osta al mantenimento, su base volontaria, dei versamenti rateali originali”; pertanto, il contribuente può decidere di:
- versare la prima rata entro il 30 giugno o il 31 luglio;
- versare le rate successive entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Anche in caso di versamenti rateizzati, al fine di non creare penalizzazioni con i contribuenti che si avvalgono della sospensione, l’Agenzia delle Entrate precisa che gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi in relazione a tutte le rate che scadrebbero entro il 20 novembre 2023, termine per effettuare il pagamento in unica soluzione dei versamenti sospesi.
Come evidenziato dall’Agenzia, la condizione della scadenza di tutte le rate entro il 20 novembre 2023 si verifica sempre in caso di contribuenti titolari di partita IVA, in quanto per essi l’ultima rata scadrebbe ordinariamente il 16 novembre. In relazione ai versamenti rateizzati, tali contribuenti non sono quindi tenuti a corrispondere gli interessi nella misura del 4% annuo, corrispondente allo 0,33% mensile, come previsto dall’art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009.
Qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA, l’ultima rata scadrebbe invece il 30 novembre 2023 e non potrebbe quindi beneficiare dell’esclusione dall’applicazione degli interessi. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa però che:
- sull’ultima rata gli interessi dovranno essere calcolati solo per un periodo di 10 giorni, cioè per il lasso temporale che intercorre tra il 20 novembre (termine per effettuare i versamenti sospesi, senza interessi) e il 30 novembre;
- in alternativa, il contribuente può decidere di anticipare il pagamento dell’ultima rata entro il 20 novembre, beneficiando così dell’esclusione dagli interessi anche per essa.
Infine, l’Amministrazione finanziaria precisa che nei casi descritti, in cui non è prevista l’applicazione degli interessi per i versamenti rateali, è comunque opportuno dare evidenza, nella delega di pagamento F24, del numero di rata versata.
Massimo Negro - Il Sole 24Ore