Arriva oggi in aula del Senato il disegno di Legge per la conversione del Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113, cosiddetto DL Omnibus. Nel corso dei lavori in Commissioni riunite Bilancio e Finanze è stato approvato l’emendamento governativo avente ad oggetto l’introduzione anticipata del “Bonus Natale”. La proposta di condono per i contribuenti che aderiscono al Concordato preventivo trova, invece, una nuova formulazione.
Sono due gli emendamenti, entrambi sostenuti da tutti i partiti della maggioranza parlamentare, che intendono introdurre il regime di ravvedimento speciale per i soggetti che aderiscono al Concordato preventivo biennale. Secondo l’ultima formulazione i soggetti che applicano gli ISA e decidono di aderire al CPB entro il prossimo 31 ottobre 2024, con il versamento di un’imposta sostitutiva potranno bloccare gli accertamenti relativi ai periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, sia ai fini delle imposte dirette, limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, che dell’IRAP e dell’imposta sul valore aggiunto.
A differenza della prima formulazione, che si limitava ad inibire i controlli, gli accessi, le ispezioni o le verifiche, ma non gli atti impositivi, l’aggiornamento dell’emendamento prevede uno scudo contro gli accertamenti di cui agli articoli 39 del DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, secondo periodo, del DPR n. 633 del 1972. Resta fermo che non saranno coperte dal condono le contestazioni già constatate o per le quali è stato notificato lo schema di atto.
L’imposta sostitutiva varierà a seconda del punteggio ISA ottenuto dal contribuente in ciascuna delle annualità per le quali intende esercitare l’opzione:
• 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
• 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
• 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Ai fini IRAP l’imposta sostitutiva sarà del 3,9 per cento. Per i soli periodi d’imposta 2020 e 2021, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP, le aliquote dell’imposta sostitutiva sono ridotte del 30 per cento.
Anche la base imponibile dell’imposta sostitutiva varierà a seconda del punteggio ISA ottenuto in ciascuna delle annualità interessate. In particolare la base imponibile sarà pari alla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione normativa in commento (non rilevano le dichiarazioni integrative inviate successivamente), in ciascuna annualità e lo stesso maggiorato:
• del 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
• del 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
• del 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
• del 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
• del 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
• del 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Lo stesso meccanismo è applicabile ai fini IRAP.
A titolo esemplificativo, nel caso di un contribuente che voglia aderire per il periodo d’imposta 2019, nel quale aveva dichiarato un reddito d’impresa di 25.000 euro e ottenuto un punteggio Isa pari a 5:
• la base imponibile sarà di 7.500 euro, ovvero pari alla differenza tra il reddito incrementato del 30 % (32.500) e il reddito effettivamente dichiarato per il periodo d’imposta (25.000);
• l’aliquota dell’imposta sostitutiva sarà del 15 %, con un’imposta sostitutiva pari a 1.125 euro.
L’imposta sostitutiva minima dovuta per la singola annualità dovrà essere di 1.000 euro. Il versamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 ovvero in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale. Il versamento in ritardo delle rate, diverse dalla prima, entro la scadenza della rata successiva non comporterà la decadenza dal beneficio.
Sono state confermate le cause di decadenza. La protezione contro gli accertamenti verrà meno in caso:
• di intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale;
• di applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti in tema tributario, delle false comunicazioni sociali, riciclaggio e autoriciclaggio, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022 (la decadenza riguarderà la singola annualità);
• di decadenza dalla rateazione dell’imposta sostitutiva.
Paolo Iaccarino - Fiscalfocus