Le notifiche telematiche non andate a buon fine a causa della casella di posta elettronica certificata piena (o inattiva) possono comportare conseguenze pregiudizievoli non solo a carico del destinatario ma anche, e in special modo, del mittente.
La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 16-bis comma 2 del DLgs. 546/92, secondo cui in caso di casella PEC piena o inattiva le comunicazioni della segreteria come l’avviso di trattazione della causa si eseguono con deposito in segreteria e le notificazioni avvengono nelle forme tradizionali ovvero cartacee.
Sul punto, la circolare Min. Economia e finanze 4 luglio 2019 n. 1/DF § 4.6.1 precisa che, se la notifica via PEC non va a buon fine per cause imputabili al destinatario, il ricorso deve essere ri-notificato in forma analogica accompagnato da una dichiarazione che attesti tale circostanza.
In alternativa, se il notificante è un pubblico ufficiale ex lege, può stampare copia cartacea del ricorso digitale firmato, insieme alla ricevuta di accettazione e a quella di mancata consegna della PEC.
Secondo la giurisprudenza, se la casella PEC del destinatario è piena, il notificante deve rinnovare la notifica ma entro un termine congruo.
In giurisprudenza, con riferimento alle notifiche tradizionali non andate a buon fine per cause non imputabili al notificante, è stato affermato che l’impugnazione è inammissibile se il ricorrente/appellante non ha rinnovato la notifica presso il domicilio corretto entro un termine congruo, individuabile in un lasso di tempo “pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.[termine breve per l’impugnazione della sentenza, che è di sessanta giorni dalla notifica della sentenza stessa, ndr], salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. 24 gennaio 2023 n. 2193, che riprende appunto precedenti in materia di notificazione cartacea, Cass. SS.UU. 15 luglio 2016 n. 14594 e Cass. 17 maggio 2023 n. 13628).
La rinnovazione della notifica deve quindi avvenire entro trenta giorni (metà del termine per il ricorso o l’impugnazione della sentenza alludendo in questo caso al termine breve, termine che in entrambi i casi è di sessanta giorni).
La necessità di rinnovare la notifica nei trenta giorni ha trovato conferma nella circ. Min. Economia e finanze 4 luglio 2019 n. 1/DF § 4.6.1 e nella prima giurisprudenza tributaria occupatasi del tema (C.G.T. II Lazio 28 maggio 2024 n. 3553/18/24, in cui è stato ritenuto inammissibile l’appello dell’Agenzia fiscale).
Sembra possibile rinnovare la notifica via PEC nei trenta giorni, posto che in questo lasso temporale può accadere che la controparte abbia nel frattempo svuotato la PEC oppure rinnovato l’abbonamento.
Dubbi sul momento in cui si perfeziona la notifica
Ove si utilizzi la modalità cartacea occorre dar prova della tempestività dell’impugnazione, quindi illustrare l’accaduto nel corpo ad esempio dell’appello e produrre la ricevuta di accettazione della PEC e quella di mancata consegna ex art. 8 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68.
Il deposito del ricorso/appello avviene poi in modalità telematica, caricandolo a sistema in PDF munito di attestazione di conformità ex art. 25-bis comma 5-bis del DLgs. 546/92.
Si tratta di un problema che può porsi in particolare per la parte pubblica, laddove la PEC di notifica dell’appello non generi una ricevuta di consegna o per superamento dei limiti dimensionali della PEC del contribuente o del difensore o in quanto non più attiva.
In ragione di quanto esposto, l’Agenzia fiscale o altro ente impositore, oppure il soggetto deputato alla riscossione dovranno rinnovare celermente la notifica presso il domicilio fiscale del contribuente rischiando in caso contrario l’inammissibilità dell’impugnazione.
Eutekne - Alice Boano e Alfio Cisello