Il patto di famiglia consente di trasferire, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, regolando contestualmente i rapporti patrimoniali con gli altri legittimari. In tal modo viene anticipata la sistemazione degli assetti successori: il patto di famiglia rappresenta l’unica eccezione prevista dall’ordinamento italiano al divieto dei patti successori dell’articolo 458 del Codice civile. Esaminiamo le caratteristiche principali dell’istituto, evidenziando come possono essere di aiuto nel passaggio generazionale.
L’atto pubblico
Il legislatore ha previsto la forma dell’atto pubblico, prescritta a pena di nullità proprio in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti e della complessità dell’operazione negoziale. L’intervento del notaio si configura nell’accertamento della volontà delle parti, nella verifica della conformità dell’assetto rispetto alla normativa della successione necessaria e nella predisposizione di un regolamento contrattuale che definisca i principali aspetti tra le parti anche per prevenire future controversie.
I soggetti coinvolti
Il Codice civile definisce il patto di famiglia come il contratto mediante il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, ovvero il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote a uno o più discendenti.
Il patto richiede la presenza, per l’atto pubblico, dell’imprenditore disponente, del discendente o dei discendenti assegnatari e di tutti coloro che, al momento della stipulazione, rivestirebbero la qualità di legittimari qualora in quel momento si aprisse la successione. In sostanza, la causa dell’istituto consiste proprio nella realizzazione di un ordinato passaggio generazionale dell’impresa, accompagnato dalla preventiva regolazione dei rapporti con i legittimari.
Gli effetti del patto
L’articolo 768-quater, ultimo comma, del Codice civile stabilisce che quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto né a collazione né ad azione di riduzione. È una deroga particolarmente rilevante ai principi generali del diritto successorio, che assicura stabilità agli effetti del contratto ed evita che il successivo decesso del disponente possa incidere sull’assetto definito con il patto.
Il ruolo dei legittimari
L’elemento centrale della disciplina del patto di famiglia è la liquidazione dei legittimari non assegnatari. I beneficiari dell’azienda o delle partecipazioni devono infatti corrispondere agli altri partecipanti una somma di denaro o attribuire beni in natura, in linea di principio, corrispondenti al valore delle rispettive quote di legittima, salvo diversa regolamentazione convenzionale indicata nell’atto.
La legge tutela anche coloro che acquistano la qualità di legittimari dopo la stipula del patto di famiglia. Essi, pur non avendo partecipato all’accordo, possono ottenere dai beneficiari dell’azienda o delle partecipazioni il pagamento della somma corrispondente alla quota di legittima loro spettante, aumentata degli interessi legali, salvo diversa disciplina concordata. In tal modo il legislatore contempera l’esigenza di stabilità del passaggio generazionale con la tutela dei nuovi legittimari.
Molto spesso, nella prassi, è il disponente stesso che provvede ad assegnare ai legittimari altri beni diversi dall’azienda o dalle partecipazioni. Questa ipotesi, anche se ammessa da parte della prassi notarile, non è esplicitamente prevista dalla legge e controversa in giurisprudenza.
È evidente che nel patto di famiglia la determinazione del valore delle partecipazioni sociali e delle aziende costituisce spesso il momento più delicato dell’operazione e richiede il ricorso a criteri estimativi fondati su metodologie economico-aziendali riconosciute e coerenti con la natura degli asset trasferiti. Anche se non prevista dalla norma nella prassi notarile è frequente l’allegazione al patto di famiglia di una relazione di stima predisposta da un professionista indipendente, destinata a costituire elemento di supporto alla determinazione consensuale del valore.
Le modifiche contrattuali
Il patto di famiglia non è comunque una scelta completamente irreversibile: esso può essere sciolto o modificato mediante un nuovo contratto concluso con la partecipazione di tutti i soggetti originariamente intervenuti oppure attraverso il recesso, ove espressamente previsto nell’atto e formalizzato con atto pubblico. Anche in questa ipotesi assume rilievo il principio del consenso unanime, posto a tutela dell’equilibrio negoziale raggiunto.
Il Sole 24 Ore