19 luglio 2024

Il problema dei contributi previdenziali volontari nel regime Forfettario

Il regime forfettario risulta estremamente attraente per i contribuenti poiché concede notevoli semplificazioni sia in termini fiscali, che contabili oltreché un abbattimento degli oneri di gestione legati all'attività. Tuttavia, non permette di usufruire del diritto a deduzione e detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), in quanto sono assoggettati ad imposta sostitutiva (dell’Irpef).

L'articolo 1 comma 64 della Legge 190 del 23 dicembre 2014 dispone che i soggetti aderenti al regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi e dei compensi ricevuti/percepiti un coefficiente di redditività, in sostituzione della deduzione dei costi (che non è riconosciuta) e che, al reddito imponibile si applichi un'imposta sostitutiva (del 15% o del 5%, a seconda che il contribuente abbia intrapreso una nuova attività o meno) dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

In ottemperanza a quanto riportato, il regime forfettario risulta estremamente attraente per i contribuenti poiché concede notevoli semplificazioni sia in termini fiscali, che contabili oltreché un abbattimento degli oneri di gestione legati all'attività.

Tuttavia, non permette di usufruire del diritto a deduzione e detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), in quanto sono assoggettati ad imposta sostitutiva (dell’Irpef).

È facile desumere come i contributi previdenziali deducibili sono solo quelli versati in ottemperanza alle disposizioni di legge, mentre i contributi previdenziali versati in eccedenza e/o volontari non saranno deducibili per i contribuenti che adottano il regime agevolato, salvo che non abbiano altri redditi assoggettabili ad Irpef.

Difatti, come previsto dal comma 1 dell'articolo 10 del TUIR, ai fini dell’Irpef (e non della sua imposta sostitutiva) sono deducibili dal reddito complessivo “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria”

Medesima sorte spetta ai contributi previdenziali versati volontariamente, come ad esempio quelli versati alle forme previdenziali integrative richiamati alla lettera e-bis) - “i contributi versati alle forme pensionistiche complementari” - del suddetto comma.

Anche questi ultimi saranno deducibili ai fini Irpef, ma non ai fini del reddito forfettariamente determinato.

I contributi in eccedenza e/o volontari potranno essere dedotti dal reddito complessivo solo nel caso in cui il contribuente forfettario percepisca anche altre forme reddituali, come redditi da lavoro dipendente, o redditi di fabbricati, o, in generale, un qualsiasi reddito soggetto a Irpef.

Di contro, se il contribuente sarà percettore di solo reddito forfettario, queste deduzioni andranno perse.

In altre parole, la normativa permette la sola deduzione dei contributi previdenziali obbligatori dal reddito dei contribuenti forfettari che permetterà di ridurre per equivalente il reddito imponibile lordo.

Il relativo costo deve essere indicato nel rigo LM35 “Contributi previdenziali e assistenziali” del quadro LM del modello Redditi PF 2024.

A parere di chi scrive, l'argomento in questione evidenzia quelli che sono i limiti dell'imposta sostitutiva (forfettaria), in quanto quest'ultima favorisce indirettamente solo coloro che sono percettori di più forti reddituali.

Gli stessi potranno dividere il loro reddito imponibile complessivo, assoggettandolo - in parte - ad imposta sostitutiva (che se unificata all'Irpef, comporterebbe un’imposizione progressiva maggiore).

L'altra faccia della medaglia, invece, ci impone un'aliquota unica e non progressiva, che non permette la deduzione delle eccedenze di contributi previdenziali e/o volontari, né tantomeno di sfruttare le disparate detrazioni d’imposta.

FiscalFocus - Francesco Tocci