13 giugno 2025

Il recesso dalla società produce effetti immediati

In caso di recesso del socio di società per azioni il momento dello scioglimento del vincolo contrattuale va individuato nel ricevimento da parte della società della relativa dichiarazione. Uscita dalla compagine sociale soggetta tuttavia alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall’intervento, nel termine di novanta giorni, della revoca della delibera che lo legittima e dello scioglimento della società.

Per effetto della deliberazione di revoca o di scioglimento il socio receduto riacquista lo status di socio, compresa la legittimazione a impugnare la deliberazione, come tutte le altre che sono state adottate a seguito del proprio recesso.

A queste conclusioni arriva la Cassazione, sentenza n. 15087 della Prima sezione civile, che, per la prima volta, interviene sull’articolo 2437 bis del Codice civile. La pronuncia è stata emessa in una vicenda che aveva visto una fiduciaria esercitare il diritto di recesso nei confronti di una spa il cui statuto era stato modificato su alcuni punti relativi alla devoluzione delle controversie ad arbitri e al diritto di partecipazione dei soci. Successivamente l’assemblea aveva fatto marcia indietro revocando le modifiche statutarie adottate.

La Cassazione contesta innanzitutto la tesi che ricostruisce il recesso dalla società come una fattispecie complessa a formazione progressiva, che si esaurisce con la liquidazione e il rimborso della quota. Se infatti, argomenta la Corte, il recesso è privo di efficacia quando interviene una delle due delibere previste dal Codice (revocata della deliberazione precedentemente adottata oppure decisione di scioglimento), questo significa che il recesso è subito efficace: «l’eventualità di una privazione di efficacia del recesso presuppone, in altri termini, che questo sia all’origine produttivo di conseguenze all’interno del mondo giuridico».

Corrobora poi la linea che vede lo scioglimento coincidere con la ricezione da parte della società della dichiarazione di recesso anche una considerazione di ordine generale: il recesso dal contratto, infatti, secondo l’articolo 1373 del Codice produce i suoi effetti quando arriva nella sfera del destinatario. Calata nel diritto societario, la previsione, osserva ancora la Cassazione, risponde alla necessità pratica di neutralizzare i possibili, se non probabili, inconvenienti pratici che possono derivare dalla partecipazione alle dinamiche sociali di un soggetto che ha espresso la volontà di non fare più parte della società.

Quanto alla posizione del socio receduto, per la Corte, perde tutti i diritti, patrimoniali o corporativi, legati alla condizione di socio, che riacquista, con effetto retroattivo, con la deliberazione di revoca o di scioglimento. Se queste condizioni non si verificano, dopo il recesso, non può impugnare alcuna delibera della società.

La ricostruzione che esclude la conservazione dei diritti di socio in capo a chi recede, salvo il riacquisto di essi con effetto retroattivo, non priva, avverte la Cassazione, quel soggetto di protezione giuridica a fronte dell’adozione di delibere sociali che possano pregiudicarlo o di cui lo stesso non abbia potuto profittare nel periodo successivo all’uscita dalla società.

«È certo possibile - si legge - che la revoca della delibera legittimante il recesso determini, come conseguenza, che il socio receduto rientri in una società mutata nei suoi assetti. E tuttavia, proprio in ragione della revoca del recesso, chi si era avvalso dell’exit potrà far valere i diritti che gli competono in ragione della ricostituita qualità di socio».

Domani mattina approderà in Consiglio regionale la proposta di legge chiamata «Semplificazioni e misure incentivanti il Governo del territorio», nella versione licenziata dalla commissione Urbanistica. Si tratta di un testo che contiene moltissime correzioni alle norme sul governo del territorio ma che, tra queste, ha anche diversi passaggi di grande rilevanza proprio per l’applicazione del decreto 69/2024.

Per capire l’importanza dell’intervento, bisogna partire dalla definizione di parziali difformità. Sono, infatti, interventi costruttivi (stanze più grandi, verande, balconi) realizzati secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate in Comune, che siano compresi tra il limite delle tolleranze (che finora era il 2% delle misure dichiarate, ma che viene elevato fino al 5% dal Salva casa, a seconda della dimensione dell’immobile) e quello delle variazioni essenziali, che vengono indicate, invece, dalle norme regionali.

Le variazioni essenziali, insomma, hanno un tetto variabile da Regione a Regione: è stato più volte evidenziato che questa discontinuità a livello territoriale ha rappresentato uno dei problemi principali per l’applicazione del Salva casa. Uno degli istituti centrali di quella norma, infatti, riguarda proprio le parziali difformità: è il nuovo accertamento di conformità, nel quale non è più necessaria la doppia conformità “vecchio stile”, ma è sufficiente una doppia conformità asimmetrica (alle norme del momento di presentazione della domanda per la parte urbanistica e a quelle del tempo di realizzazione dell’intervento per la parte edilizia).

Il Lazio era la Regione con la soglia per le variazioni essenziali più bassa in assoluto: era fissata al 2 per cento. Questo vuol dire che non c’erano differenze tra le tolleranze e le parziali difformità. E che, anzi, il nuovo limite più alto per le tolleranze al 5% aveva addirittura superato i vincoli previsti a livello locale. Ora la Regione interviene, come chiesto da molto tempo da più parti, per rimodellare questo limite.

Il tetto, infatti, viene elevato rispetto al vecchio 2 per cento. La nuova legge stabilisce che costituisce variazione essenziale un aumento «superiore al 15 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato». Fino al limite del 15% si resta nel concetto di parziale difformità, sanabile grazie all’istituto del Salva casa.

Ma come si colloca questa percentuale nel contesto nazionale? Guardando i numeri, il Lazio si allinea a quanto prevedono altri territori. In Emilia-Romagna, ad esempio, si può arrivare fino al 20% di aumento di cubatura rispetto al progetto iniziale e restare in difformità parziale. Anche la Sicilia consente aumenti di cubatura fino al 20% in difformità parziale dal progetto presentato. In Basilicata in alcuni casi è possibile arrivare fino al 15% di incrementi, in Friuli-Venezia Giulia la percentuale è del 15%, mentre la Puglia arriva al 15% solo fino a 500 metri cubi.

Giovanni Negri - Il Sole 24 Ore