La relazione sulla gestione (Rsg) è un documento accompagnatorio del bilancio che, pur non facendone parte, è di fondamentale importanza per consentire una corretta e approfondita comprensione della situazione della società.
L'articolo 2428 del Codice civile prevede che il bilancio sia corredato da una relazione redatta dall'organo amministrativo che, oltre a descrivere e rendicontare quanto accaduto nel corso della gestione dell'esercizio, deve contenere anche informazioni in merito all'evoluzione prevedibile della gestione.
L’attività che il revisore deve svolgere sulla Rsg è prevista dall’articolo 14, comma 2, lettera e), del Dlgs 39/2010, così come declinata dal principio di revisione nazionale SA Italia 720B. Il principio tratta delle attività che il revisore deve svolgere al fine di esprimere il proprio giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella Rsg e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (articolo 123-bis Tuf), qualora predisposta, con il bilancio e sulla loro conformità rispetto alle richieste provenienti dalle norme di legge. Tra le responsabilità in capo al soggetto incaricato della revisione legale che vengono esplicitate all’interno dello stesso principio vi è quella di rilasciare la propria dichiarazione circa l’identificazione di eventuali errori significativi riscontrati nelle informazioni contenute nei documenti sopra menzionati sulla base della conoscenza dell’impresa e del relativo contesto in cui opera che egli stesso ha acquisito nel corso della revisione.
In particolare, il legislatore ha previsto che, all’interno della relazione di revisione, sia fornito un giudizio dedicato alla Rsg che si distingue chiaramente dal giudizio sul bilancio, proprio perché la Rsg costituisce un documento accompagnatorio del bilancio senza farne parte.
Poiché si tratta di un giudizio previsto da altri obblighi di reportistica, si può parlare di un «giudizio accompagnatorio» a quello che il revisore esprime sul bilancio: infatti il giudizio sulla coerenza e sulla conformità che il revisore esprime sulla Rsg non rappresenta un giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta della stessa. L’obiettivo del revisore è quello di dare evidenza, all’interno della propria relazione di revisione, di eventuali contraddizioni della Rsg con il bilancio o non conformità del documento alle leggi e ai regolamenti.
Nella pratica, il revisore deve svolgere una lettura critica della Rsg, al fine di identificare eventuali incoerenze significative o eventuali evidenti errori significativi nella rappresentazione dei fatti rispetto al bilancio oggetto di revisione contabile.
Nella sostanza, il revisore non si limita a un’interpretazione semantica delle parole, ma interpreta le informazioni contenute nel testo con un atteggiamento critico, che si sostanzia nel mantenere un approccio costantemente dubitativo, il cosiddetto «scetticismo professionale» nella valutazione critica degli elementi probativi acquisiti.
Il revisore, quindi, deve leggere in modo critico la Rsg, applicando il proprio scetticismo professionale, in quanto la credibilità del bilancio oggetto di revisione e, conseguentemente, la relazione di revisione potrebbero essere inficiate da incoerenze significative ed errori significativi tra il bilancio e le informazioni contenute nella Rsg.
Alessandro Turris, Valeria Gioitta e Maria Carmen Melpignano - Il Sole 24Ore