20 dicembre 2024

Il tetto alle detrazioni per i redditi oltre 75mila euro spinge il riparto tra i coniugi

Con una suddivisione ragionata degli oneri detraibili i contribuenti potranno ottimizzare la fruizione delle agevolazioni a partire dall’anno d’imposta 2025 riducendo le penalità derivanti dalla legge di Bilancio

Dal 2025 la pianificazione fiscale familiare non potrà prescindere dalla ripartizione delle spese fiscali tra i membri della famiglia. Un ripasso delle regole da conoscere, per cominciare il nuovo anno fiscale con il piede giusto e ridurre l’impatto fiscale del riordino (ossia taglio) delle detrazioni.

La suddivisione delle spese consente, infatti, di moltiplicare i limiti di detraibilità che verranno introdotti dalla legge di bilancio 2025. Ciascun contribuente – con reddito superiore a 75.000 euro – avrà a disposizione un plafond di spesa, che comprenderà tutti gli oneri diversi dalle spese sanitarie, oltre il quale gli oneri diventeranno irrilevanti. Il limite varia dal massimo di 14.000 euro al minimo di 4.000, in funzione del reddito e dei figli a carico.

La possibilità di “moltiplicare” i plafond dividendosi le detrazioni diventa quindi uno strumento di pianificazione fiscale. A patto che, ovviamente, entrambi i coniugi abbiano un reddito imponibile e un’Irpef capiente per assorbire le detrazioni. Se, poi, solo uno dei due ha redditi sopra 75.000 euro, per l’altro non vi sarà alcun limite di spesa (ferma la necessità che l’Irpef lorda sia superiore alla detrazione spettante). Attenzione anche all’eventualità che uno dei due applichi il regime forfettario e non abbia, perciò, la possibilità di sfruttare le detrazioni.

Dal 1° gennaio sarà bene, quindi, porre maggiore attenzione sul sostenimento e la suddivisione delle spese in famiglia.

Le spese per i figli a carico

In linea generale, l’onere spetta in detrazione al soggetto a cui è intestato il documento di spesa. Ci sono dei casi, però, nei quali l’amministrazione ammette il riparto tra familiari anche con documento intestato ad uno solo.

Il caso più ricorrente sono le spese per i figli a carico (nido, frequenza scolastica, palestre, tasse universitarie, formazione musicale e così via).

La detrazione spetta al genitore che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno della detrazione per figli a carico e di come la suddivida con l’altro genitore.

Se il documento di spesa è intestato al figlio, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori, che possono ripartirle in misura diversa dal 50% annotando sul documento le percentuali di spesa imputabili a ciascuno.

Quando la fattura o ricevuta è intestata, invece, ad un solo genitore, in via generale la detrazione spetta solo a quest’ultimo; l’altro genitore potrebbe solo detrarla se il primo fosse fiscalmente a carico (circolare 13/E/2023). Ma vi sono eccezioni: per le spese dell’asilo nido, ad esempio, la stessa circolare specifica che il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore non fiscalmente a carico. Peraltro, quest’ultima detrazione è incompatibile con il bonus nido.

Si può duplicare anche la detrazione sui canoni di locazione per studenti fuori sede: se si hanno due figli con distinti contratti di locazione, ciascun genitore può godere del bonus su un importo massimo non superiore a 2.633 euro (circolare 20/E/2011).

Bonus edilizi

Si può godere, in tutto o in parte, la detrazione di opere edilizie anche se il bonifico e/o la fattura sono intestati a un altro membro del nucleo familiare. Sui documenti di spesa, però, va annotato il nominativo del soggetto che ha sostenuto effettivamente la spesa e l’indicazione della relativa percentuale (e ciò va fatto fin dal primo anno di fruizione della detrazione: si veda, da ultimo, la guida dell’agenzia delle Entrate al recupero del patrimonio edilizio, maggio 2024).

Il contribuente che vuole detrarre la spesa deve anche dimostrare il diritto alla detrazione, ad esempio in qualità di (com)proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile, conduttore, comodatario, o anche solo familiare convivente del proprietario, in relazione ad un immobile nel quale «si esplica la convivenza». Deve, inoltre, trattarsi di familiari ai sensi dell’articolo 12 del Tuir, quindi non solo coniuge, ma anche figli, genitori, nonni, generi e nuore, suoceri e fratelli: in questo caso, quindi, le “teste” – purché conviventi - su cui distribuire i tetti di spesa possono essere numerose.

Dall’anno prossimo sarebbe preferibile avere fatture e bonifici separati per ogni beneficiario, in modo da moltiplicare i plafond; ma anche in caso di fatture o bonifici intestati a un solo familiare sarà possibile – purché lo si faccia dal primo anno – annotare in fattura le quote di ripartizione di ciascuno, che varranno anche per tutte le rate degli anni successivi.

Unioni civili e famiglie di fatto

Le regole che dettate per i coniugi valgono sempre, a norma della legge 76/2016, anche per i membri di unioni civili tra persone dello stesso sesso, anche se celebrate all’estero purché trascritte nei registri dello stato civile italiano al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La legge Cirinnà non ha, invece, interamente equiparato al matrimonio la convivenza more uxorio. I conviventi di fatto, quindi, dovranno prestare maggiore attenzione alla esatta intestazione delle fatture per potersi dividere le spese. Fa eccezione il caso delle spese per i figli, per i quali le regole sopra ricordate sulla suddivisione delle spese si basano sulla mera qualità di genitore (anche adottivo), indipendente dal matrimonio e dalla convivenza.

Marcello Tarabusi  -  Il Sole 24Ore