05 ottobre 2023

In arrivo le lettere di Compliance su discrasie tra incassi e corrispettivi telematici

Stimolato il ravvedimento dei corrispettivi con termine 15 dicembre 2023

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre 2023 del decreto c.d. “Energia” (DL 131/2023), come anche segnalato dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa di ieri, 3 ottobre 2023, diventa operativa la regolarizzazione della mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con partita IVA.

Oltre che operativa, diventa spesso anche necessaria considerato che, sempre nella giornata di ieri, è stato pubblicato il provvedimento n. 352652, in cui si fa presente che verranno recapitate varie lettere di compliance ai contribuenti sulle discrasie rilevate tra incassi telematici e trasmissione telematica dei corrispettivi.

L’incrocio avviene utilizzando i dati di cui all’art. 22 comma 5 del DL 124/2019, secondo cui gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti (l’art. 22 del DL 124/2019 riconosce un credito d’imposta agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati).

La discrasia si verifica quando l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare delle transazioni certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.

Insomma, salvo situazioni particolari in cui si è in grado di giustificare l’anomalia conviene ravvedersi.

Mediante l’art. 4 del DL 131/2023 tutti i contribuenti che hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi telematici, nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, possono beneficiare del ravvedimento speciale da operarsi entro il 15 dicembre 2023.

Il riferimento è alle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi ex art. 6 commi 2-bis e 3 del DLgs. 471/97, che sanzionano le condotte di omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici e le violazioni relative alla mancata emissione di scontrini fiscali o documenti di trasporto (ad oggi residuali).

L’elemento di novità consiste nel fatto che è esteso il ravvedimento ai soggetti nei cui confronti sia stata già constatata la violazione o a cui verrà constatata mediante verbale fino al 31 ottobre 2023, che altrimenti resterebbero esclusi ex art. 13 comma 1 lett. b-quater del DLgs. 472/97.

Tuttavia, detti soggetti non devono aver già ricevuto l’atto di contestazione ex art. 16 del DLgs. 472/97 alla data del perfezionamento del ravvedimento e sempreché questo avvenga entro il 15 dicembre 2023.

Occorre dunque porre attenzione ai contribuenti cui sia stata già constatata la violazione, i quali dovranno perfezionare il ravvedimento il prima possibile dal momento che la misura non incontra l’unico limite temporale del 15 dicembre 2023 ma anche il limite del ricevimento dell’atto di contestazione della sanzione.

La regolarizzazione consente, quindi, di beneficiare di sanzioni ridotte previo pagamento integrale delle imposte e degli interessi legali.

L’omessa o infedele memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi sanzionata nella misura del 90%, verrà ridotta a 1/8 o 1/7 a seconda che riguardi rispettivamente violazioni commesse nel 2023 o nel 2022.

Sotto il profilo delle imposte dirette occorrerà ravvedere il versamento del saldo IRPEF/IRES 2022 e del primo acconto 2023; resta esclusa la violazione ai fini dell’infedele dichiarazione, considerato che il modello REDDITI scade il 30 novembre 2023.

Detto diversamente, l’omessa memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, sebbene non confluita ancora in dichiarazione, realizza un insufficiente versamento del saldo e dell’acconto, parametrati al reddito che a sua volta è stato calcolato erroneamente.

Per quanto concerne l’IVA rilevano le condotte del 2022 che hanno riflessi sul modello IVA il cui termine di presentazione scadeva ad aprile 2023 e sulle liquidazioni periodiche.

Occorrerà ravvedere la dichiarazione infedele IVA ex art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 con sanzione del 90% ridotta a 1/8 e l’omesso versamento da liquidazione periodica ex art. 13 del DLgs. 471/97 con sanzione del 30% o 15% con riduzione a 1/8 o 1/7 a seconda del periodo interessato dalla o dalle violazione/i.

Urgente il ravvedimento speciale per violazioni già constatate

Si ricordi che per l’Agenzia delle Entrate bisogna anche ravvedere l’omesso versamento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, nonostante la mancata certificazione del corrispettivo telematico sia una violazione che assorbe il versamento.

Mediante il ravvedimento così operato, le violazioni non saranno considerate nel computo delle quattro violazioni nel quinquennio che determinano l’ulteriore applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività ex art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97.

Eutekne - Rebecca Amato