Il DLgs. 14/2019 (CCII), dopo varie “correzioni” tramite decreti legislativi, è giunto all’attuale definizione di crisi come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” (art. 2 comma 1 lett. a) del CCII).
Quindi, viene individuato uno screening avente orizzonte annuale, in sintonia con quanto disposto dall’art. 3 comma 3 lett. b) del CCII che, al fine di intercettare tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa e imporre l’istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili, dispone che tali assetti possano considerarsi “adeguati” se prevedono anche “la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi”.
In breve, le società devono adottare un budget economico e finanziario, per pianificare i flussi di cassa relativi ai dodici mesi successivi, dotandosi di un idoneo apparato di controllo al fine di intercettare in anticipo la crisi ed evitare il default.
Nel contempo, l’art. 3 comma 3 del CCII definisce le caratteristiche che deve presentare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile per essere in grado di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale, così come prescritto dall’art. 2086 c.c. In tale individuazione, gli assetti possono considerarsi “adeguati” a condizione che siano in grado di consentire, in maniera costante e tempestiva, lo svolgimento di determinate verifiche, l’ottenimento di rilevanti informazioni e la segnalazione di eventuali segnali di allarme.
Ovviamente, per le società, vanno anche osservate le altre prescrizioni del codice civile, contenute negli artt. 2381 comma 5 c.c. (gli organi delegati devono “curare” che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa), 2381 comma 3 c.c. (il CdA nel suo complesso ha il compito di valutare l’adeguatezza di tali assetti) e 2403 comma 1 c.c. (il Collegio sindacale ha il compito di vigilare sull’adeguatezza e concreto funzionamento degli assetti adottati).
Svolte tali premesse, appare lecito interrogarsi su cosa possa essere imputato agli amministratori (ex post) e quali rimedi possano essere invocati (ex ante) dai soci, in caso di omessa istituzione degli “adeguati assetti organizzativi”.
Circa il primo aspetto si rileva che, in caso d’inadempienza, gli amministratori possono essere chiamati a una responsabilità risarcitoria in caso di default, perché senza un adeguato assetto organizzativo viene meno un presidio conservativo a tutela di creditori e, quindi, l’attività svolta è paragonabile a quella illecitamente condotta con un patrimonio negativo.
Circa il secondo aspetto, merita rilievo quanto disposto dal Tribunale di Venezia nel decreto del 26 agosto 2025 che, nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 c.c. intrapreso da un socio (nella fattispecie una società partecipante) che aveva evidenziato la carenza di adeguati assetti amministrativi e contabili, ha disposto la preventiva nomina di un ispettore al fine dell’eventuale sostituzione dell’organo amministrativo con un amministratore giudiziario.
In particolare, nel provvedimento del Tribunale che ha condotto alla suddetta nomina, si espone che la discrezionalità dell’organo amministrativo, ampia nell’ambito delle scelte gestionali volte a imprimere la struttura organizzativa, trova un limite nella necessità di dotare la società di assetti organizzativi e contabili che siano funzionali a constatare i segnali rivelatori di uno stato di crisi o di pre-crisi.
Quindi, l’amministratore che non predispone assetti organizzativi o contabili adeguati alla struttura e alle dimensioni dell’impresa commette una violazione gestoria, che può costituire fonte di responsabilità, per non aver saputo rilevare, con criterio di valutazione ex ante, i segnali di crisi o di pre-crisi.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato vari “segnali d’allarme”, tra cui una segnalazione ai sensi dell’art. 25-octies del CCII da parte dei sindaci, tanto da indurre il CdA a valutare circa l’eventuale presentazione di un’istanza per l’apertura della composizione negoziata, ex art. 17 del CCII. Tali elementi, costituiscono evidenti segnali e avvalorano il sospetto che la società non fosse dotata di assetti organizzativi e contabili necessari a consentire all’organo amministrativo di rilevare tempestivamente i segnali di una pre-crisi, ovvero che l’organo amministrativo non avesse tempestivamente tratto le necessarie conseguenze da una situazione di crisi in atto.
Eutekne - Saverio Mancinelli