Gli incentivi previsti dal legislatore per le assunzioni di donne svantaggiate in relazione al 2024 sono fondamentalmente due: uno strutturale, di cui all’art. 4 commi 8-11 della L. 92/2012, e uno temporaneo, introdotto dal DL 60/2024 (c.d. DL “Coesione”).
Con riferimento al primo, da quest’anno torna a essere operativo l’incentivo previsto dall’art. 4 della L. 92/2012 (si veda “Dal 2024 l’incentivo per le donne svantaggiate torna al 50%” del 15 gennaio 2024). Si ricorda sul punto che la legge di bilancio 2024 non ha prorogato l’esonero contributivo totale per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate previsto dall’art. 1 commi 16 e ss. della L. 178/2020 per il biennio 2021-2022, poi prorogato dall’art. 1 comma 298 della L. 197/2022 per il 2023.
Dunque, in relazione alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024, ai datori di lavoro spetta, per la durata di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e di 18 mesi per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione del 50% dei contributi loro carico e dei premi INAIL, senza limiti di importo, in relazione alle seguenti categorie di lavoratrici:
- donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Il c.d. “bonus donne” introdotto dall’art. 23 del DL “Coesione”, invece, rappresenta un incentivo non strutturale con caratteristiche che lo discostano da quello strutturale appena descritto di cui alla L. 92/2012 (si veda “Con il bonus donne per i datori esonero contributivo per massimo 24 mesi” del 16 maggio 2024).
In primo luogo, l’esonero introdotto dal DL 60/2024 interessa il 100% dei complessivi contributi previdenziali posti a carico dei datori di lavoro, esclusi, però, in questo caso, i premi e contributi INAIL, per un periodo più ampio (massimo 24 mesi) ed entro certi limiti di importo (vale a dire nel limite massimo di 650 euro su base mensile), ciò per ciascuna lavoratrice assunta se rientrante in determinate categorie.
Infatti, le assunzioni cui tale incentivo risulta applicabile sono esclusivamente quelle a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 che riguardino le lavoratrici rientranti nelle seguenti categorie:
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi occupate in professioni o settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’esonero in questione non è cumulabile, a differenza di quello strutturale, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023.
Gli esoneri in argomento presentano, comunque, alcuni punti in comune.
Infatti, ai fini della relativa applicabilità, entrambi devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori occupati in media nei 12 mesi precedenti (cfr. circ. INPS n. 32/2021).
Se l’incentivo strutturale ex L. 92/2012 è attualmente operativo, l’agevolazione introdotta temporaneamente dal DL “Coesione” è subordinata, invece, all’emanazione di un apposito decreto interministeriale e alle successive istruzioni da parte dell’INPS, che ha di recente dettato indicazioni in relazione a un diverso incentivo, quello previsto dall’art. 1 commi 191-193 della L. 213/2023.
Si segnala, infatti, che, con il messaggio n. 2239/2024, l’Istituto ha comunicato il rilascio del modulo di istanza on line “ERLI” volto alla richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.
Giada Gianola - Eutekne