24 maggio 2024

Incrocio tra liti fiscali e penali: adesioni e ricorsi da soppesare

L’accertamento con adesione e le sentenze tributarie definitive diventano rilevanti nel processo penale ai fini della prova del fatto, mentre le sentenze penali definitive di assoluzione perché il fatto non sussiste rese nel processo penale fanno stato nel procedimento tributario.

L’accertamento con adesione e le sentenze tributarie definitive diventano rilevanti nel processo penale ai fini della prova del fatto, mentre le sentenze penali definitive di assoluzione perché il fatto non sussiste rese nel processo penale fanno stato nel procedimento tributario.

Sono alcune delle novità previste dal decreto delegato in materia di sanzioni (atto del Governo n. 144), attuativo della riforma fiscale. Il testo è atteso in settimana all’ok definitivo del Consiglio dei ministri, ma su queste disposizioni si possono già fare diversi ragionamenti, in quanto solo marginalmente interessate dalle proposte di modifica delle commissioni parlamentari.

I provvedimenti tributari

Le modifiche in arrivo all’articolo 20 del Dlgs 74/2000 prevedono che le sentenze rese nel processo tributario (divenute irrevocabili) e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa (anche a seguito di adesione), se hanno ad oggetto violazioni derivanti dagli stessi fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.

La previsione va certamente salutata con estremo favore per eventuali illeciti tributari che, superando la soglia di punibilità, diventano penalmente rilevanti. Infatti se, a seguito di adesione, l’imposta evasa si colloca sotto la rilevanza penale, certamente l’interessato ne trarrà importanti benefici.

Tuttavia, per le violazioni penali tributarie non soggette a una soglia specifica (si pensi ai casi di dichiarazione con false fatture) l’eventuale adesione all’accertamento potrebbe costituire elemento di prova contro l’interessato nel procedimento penale. Analogo rischio, ovviamente, si presenta per gli accertamenti non impugnati o per sentenze definitive.

È evidente che, in futuro, per tali violazioni il contribuente indagato dovrà ben ponderare le scelte da compiere (adesione, acquiescenza, eccetera) perché potrebbero recare un pregiudizio o comunque condizionare l’eventuale procedimento penale.

A questo proposito potrà essere utile, ad esempio in caso di adesione, che nell’atto di definizione il contribuente evidenzi di aver definito il tutto non riconoscendo la fondatezza della pretesa erariale, ma soltanto per questioni economiche (cioè per scongiurare l’onere di un eventuale contenzioso tributario che interesserebbe vari gradi di giudizio rispetto ai benefici immediatamente fruibili con l’adesione).

I riflessi delle sentenze penali

Con l’introduzione di una norma ad hoc nel Dlgs 74/2000 (articolo 21-bis) viene previsto che la sentenza irrevocabile di assoluzione (penale) a seguito di dibattimento – pronunciata perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso – abbia efficacia di giudicato nel processo tributario, in ogni stato e grado, nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario (in relazione agli stessi fatti).

La specifica menzione del dibattimento esclude la rilevanza di analoghe sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato.

Va poi segnalato che molti reati tributari non giungono alla fase dibattimentale, ma vengono archiviati dal Gip su richiesta del Pm, anche su sollecitazione della difesa per assenza di prove. Va da sé che in futuro, in questi casi, il contribuente indagato avrà interesse a non richiedere un’archiviazione (irrilevante ai fini tributari), aspettando lo svolgimento del dibattimento, ancorché lungo ed oneroso, che si concluda con l’assoluzione, con le ovvie conseguenze in ordine all’incremento dei procedimenti penali.

La sentenza penale irrevocabile può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione con memoria illustrativa. La Corte, in assenza di osservazioni del Pm, decide la causa conformandosi alla sentenza penale ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. A questo proposito, nel proprio parere, le commissioni parlamentari hanno chiesto al Governo di chiarire i termini processuali relativi agli adempimenti connessi al deposito della sentenza penale anche alla luce della procedura ordinaria e ai termini propri del giudizio innanzi alla Corte di cassazione.

Laura Ambrosi Antonio Iorio - Il Sole 24 Ore