Per il professionista la presunzione legale della natura reddituale dei movimenti bancari prevista dall’articolo 32, del Dpr 600 del 1973, è venuta meno solo con riferimento alle operazioni di prelievo dal conto corrente mentre permane immutata per i versamenti, rispetto ai quali resta gravato dell’onere della prova contraria. La Cassazione con l’ordinanza 9751, del 16 aprile 2026, nell’accogliere parzialmente il ricorso di un professionista fornisce, indicazioni sulla legittimità degli accertamenti bancari nei confronti dei titolari di reddito autonomo.
Indagini bancarie nei confronti di un professionista
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di un avvocato di un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2010, con cui l’agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai sensi dell’articolo 38 e dell’articolo 39, comma 2, del Dpr 600 del 1973, il reddito imponibile di lavoro autonomo tratto dalla sua professione di avvocato, integrandolo con maggiori ricavi per poco meno di 534mila euro, all’esito di indagini bancarie svolte ai sensi dell’articolo 32, del Dpr n. 600 del 1973 , che avevano evidenziato versamenti e prelevamenti non giustificati.
La Ctr aveva respinto le motivazioni del professionista che ha impugnato la sentenza, in ultima istanza, davanti alla Cassazione. In particolare il professionista ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 del Codice civile e dell’articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr n. 600 del 1973, laddove la sentenza dei giudici tributari del merito aveva posto a carico della contribuente l’onere di provare che tutte le movimentazioni bancarie rilevate non costituissero ricavi imponibili (con ciò discostandosi dal principio desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 secondo cui in materia di redditi da lavoro autonomo non opera la presunzione legale della natura reddituale dei versamenti e dei prelevamenti in conto corrente).
Va evidenziato che le presunzioni legali in materia fiscale sono qualificate come presunzioni legali relative, in quanto consentono la prova contraria da parte del contribuente. Questo significa che, una volta che l’Amministrazione finanziaria ha dimostrato il fatto base della presunzione, spetta al contribuente fornire la prova che gli elementi emersi sono già stati considerati nella determinazione del reddito o che non hanno avuto rilievo fiscale.
La presunzione legale vale solo per i versamenti
Nell’accogliere la motivazione, i giudici di legittimità osservano che la Cassazione ha da tempo affermato il principio secondo cui la presunzione legale relativa prevista dall’articolo 32, del Dpr n. 600 del 1973, con riferimento alla natura reddituale delle poste risultanti dalle movimentazioni bancarie per i contribuenti che non esercitano attività di impresa e, quindi, per i lavoratori autonomi e professionisti vale limitatamente alle operazioni di versamento. La sua operatività è esclusa, quindi, solo per i prelevamenti.
In particolare, la Cassazione ha affermato che in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’articolo 32, del Dpr n. 600 del 1973, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo. Di conseguenza questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili.
Ne deriva che rispetto alle operazioni di prelievo dal conto corrente del professionista la pretesa fiscale non è assistita dalla presunzione legale e l’agenzia delle Entrate resta, quindi, gravata secondo la regola generale dell’onere di provare la ricorrenza del presupposto dell’imposizione e, cioè, del fatto che i prelevamenti si siano effettivamente tradotti in investimenti relativi all’attività professionale.
Nel caso di specie, inoltre, la sentenza della Ctr non ha fatto non ha dato conto di aver verificato, con il dovuto rigore analitico, l’effettiva correlazione tra i singoli versamenti bancari e le giustificazioni documentali offerte a supporto dalla contribuente limitandosi apoditticamente ad affermare che la contribuente non ha fornito alcuna idonea giustificazione di tutti i movimenti in quanto la documentazione prodotta è valsa solo ad escludere la tassatività di quelli che nell’esercizio dell’autotutela sono stati effettivamente esclusi dalla tassazione. Per gli altri, non è stato acquisito alcun elemento per escluderne la tassabilità.
Federico Gavioli - Il Sole 24Ore