Le indagini finanziarie sono disciplinate dall’articolo 32, comma 1, n. 7), D.P.R. 600/1973, per le imposte sui redditi, e dall’articolo 51, comma 2, n. 7), D.P.R. 633/1972, per l’IVA.
In forza di tali disposizioni, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono richiedere a banche, Poste Italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, OICR, SGR e società fiduciarie dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata dal contribuente.
L’acquisizione può riguardare conti correnti, depositi, dossier titoli, cassette di sicurezza, gestioni patrimoniali, bonifici, assegni, operazioni allo sportello, garanzie e operazioni extra-conto. Attraverso l’Anagrafe dei rapporti finanziari, i verificatori possono individuare gli intermediari presso i quali il contribuente intrattiene o ha intrattenuto rapporti. È quindi opportuno censire immediatamente tutti i conti aziendali e personali, compresi quelli cointestati, delegati o chiusi nel periodo sottoposto a controllo.
La richiesta all’intermediario deve essere preceduta dall’autorizzazione del Direttore centrale dell’accertamento o del Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate; per la Guardia di Finanza è competente il Comandante regionale. Il primo controllo deve essere cronologico, poiché l’autorizzazione deve essere anteriore alle richieste trasmesse agli operatori finanziari.
Secondo un indirizzo a lungo consolidato, la Suprema Corte aveva qualificato l’autorizzazione come atto interno, preparatorio e organizzativo, la cui mancata allegazione non determinava l’illegittimità dell’accertamento, salvo che dalla materiale assenza dell’atto fosse derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (tra le altre, Cass. n. 16499/2020).
I dati acquisiti possono essere posti direttamente a base delle rettifiche e degli accertamenti. Per quanto riguarda i versamenti, le somme accreditate sono considerate imponibili qualora il contribuente non dimostri, con riferimento a ciascuna movimentazione, di averne già tenuto conto nella determinazione del reddito oppure che esse sono fiscalmente irrilevanti.
Per i prelevamenti occorre distinguere la posizione degli imprenditori da quella dei professionisti. Nei confronti dei primi, i prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili possono essere considerati ricavi qualora non venga indicato il beneficiario, purché siano superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili. Nei confronti dei professionisti, invece, tale presunzione non opera a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.
Il controllo può estendersi anche ai conti cointestati, delegati o intestati a soggetti terzi, quando le operazioni siano sostanzialmente riferibili al contribuente. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E/2006 richiede, infatti, all’Ufficio di dimostrare l’intestazione fittizia del rapporto oppure la concreta imputabilità delle movimentazioni al soggetto verificato.
Sul piano operativo, la difesa deve innanzitutto isolare giroconti, finanziamenti, restituzioni, disinvestimenti, somme già contabilizzate e operazioni estranee alla sfera reddituale, collegando ciascun movimento al relativo documento. La prova contraria deve essere analitica, poiché la Cassazione richiede la specifica riferibilità delle giustificazioni a ogni singola operazione e impone al giudice di esaminare puntualmente la documentazione prodotta (Cass. n. 12991/2025).
È quindi opportuno predisporre un prospetto contenente, per ciascuna movimentazione, numero progressivo, conto interessato, data, importo, segno, causale bancaria, controparte, spiegazione fiscale e documento allegato.
Dopo l’introduzione dell’articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, ad opera del D. Lgs. n. 219/2023, il contraddittorio preventivo costituisce la regola generale, salve le esclusioni previste dalla legge. Questa fase deve essere utilizzata depositando un fascicolo ordinato e numerato, nel quale ogni spiegazione richiami il movimento contestato e l’allegato corrispondente. È inoltre opportuno chiedere che siano verbalizzate le giustificazioni accolte e quelle respinte.
Con la sentenza Ferrieri e Bonassisa contro Italia, Sezione I, 8 gennaio 2026,ricorsi nn. 40607/19 e 34583/20, la Corte EDU ha giudicato il sistema italiano incompatibile con l’articolo 8 CEDU, poiché non delimita con sufficiente precisione i presupposti dell’accesso ai dati bancari e non assicura un controllo indipendente ed effettivo. I dati finanziari, infatti, consentono di ricostruire abitudini, relazioni e scelte di vita, rientrando nella nozione convenzionale di vita privata.
Recependo tali principi, la Suprema Corte, con ordinanza n. 19956/2026, ha affermato che l’autorizzazione deve essere preesistente e contenere elementi minimi idonei a rendere verificabili, anche successivamente, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza.
La sola mancata allegazione non è quindi sufficiente: il contribuente deve chiedere l’esibizione dell’autorizzazione e contestarne specificamente l’assenza, la tardività o l’inidoneità. Se il titolo autorizzativo manca o risulta carente, i dati acquisiti sono inutilizzabili e l’avviso è invalido nella parte fondata su di essi. L’invalidità sarà totale quando la pretesa dipenda esclusivamente dalle risultanze bancarie, parziale quando residuino ulteriori elementi autonomamente utilizzabili. Il vizio deve essere dedotto tempestivamente, indicando i recuperi derivanti dai dati finanziari e quantificando la diversa pretesa che residuerebbe senza il loro impiego.
Vincenzo Fusco - Fiscalfocus