05 maggio 2023

Indicazione del Titolare Effettivo nel Quadro RU problematica

Il Regolamento Ue 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, dedica una particolare attenzione alla figura del titolare effettivo degli enti che beneficiano dei fondi europei. L’art. 22 comma 2 lett. d) punto iiii) del Regolamento prevede che gli Stati membri, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e garantire un corretto utilizzo dei fondi di cui sono beneficiari, adottino alcune misure, tra cui quella di indicare i dati del titolare effettivo dei fondi secondo la quarta direttiva antiriciclaggio (2015/849/Ue).

In Italia la disposizione è stata prontamente recepita, probabilmente su istanza anche di altri Ministeri, dall’Agenzia delle Entrate che, senza valutarne appieno le conseguenze, nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi 2023, ha introdotto nel quadro RU l’obbligo di individuare il titolare effettivo.

I beneficiari dei crediti d’imposta dovranno indicare negli appositi campi del rigo RU150 i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi e, precisamente, per ogni titolare effettivo persona fisica:

- i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;

- il codice fiscale (per i soggetti non residenti privi di codice fiscale occorrerà indicare nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita);

- il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato, ove diverso dalla residenza anagrafica;

- i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, se diverso dalla residenza anagrafica all’estero.

L’indicazione del titolare effettivo è richiesta esclusivamente con riferimento ai seguenti crediti d’imposta: formazione 4.0 (codice credito F7); investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2022 (codici credito L3 - 2L - 3L) ricerca, sviluppo e innovazione 2020-2022 (codice credito L1).

Per quanto riguarda la definizione di titolare effettivo e gli obblighi in capo agli amministratori delle imprese e delle persone giuridiche private circa l’acquisizione e la conservazione dei relativi dati si rimanda agli artt. 20 e 22 del DLgs. 231/2007.

Preso atto del quadro normativo e della necessità di trasparenza da parte delle Autorità, qualche riflessione si impone in merito alla tempistica e all’opportunità della nuova richiesta.

Innanzitutto, in Italia l’attuazione del Registro dei titolari effettivi è “incagliata” ormai da mesi (pende anche una procedura di infrazione da parte della Commissione europea), in attesa degli ultimi quattro decreti che ne sanciscano definitivamente l’operatività. Quest’ultima risulta fortemente compromessa all’indomani della sentenza della Corte di Giustizia Ue del 22 novembre 2022 relativa alle cause C-37/20 e C-601/20, che ha censurato l’accessibilità dei dati dei titolari effettivi da parte del pubblico per violazione del principio del rispetto della vita privata tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. La critica sollevata dalla Corte di Giustizia riguarda la parte della direttiva che prevede la consultazione da parte del pubblico, dietro il pagamento di diritti di segreteria, dei dati sulla titolarità effettiva; l’accesso può essere escluso, in tutto o in parte, solo qualora esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età.

La sentenza citata ha sospeso l’accesso da parte del pubblico ai dati del Registro poiché non c’è dimostrazione che possa consentire di raggiungere gli obiettivi di contrasto al riciclaggio perseguiti dalla direttiva, mentre sono evidenti le violazioni del GDPR.

Per effetto della sentenza, è stato bloccato l’accesso al Registro in diversi Stati membri, fino alla sospensione del sistema comunitario BORIS dal mese di marzo 2023.

La dichiarazione non è soggetta a particolari vincoli di riservatezza

Le istruzioni del modello REDDITI 2023, dunque, anticipano senza un motivo valido l’attuazione del Registro, mettendo in seria difficoltà proprio i titolari effettivi i cui dati dovranno essere esposti in dichiarazione.

La dichiarazione dei redditi non è certamente un dato pubblico, ma non è nemmeno un documento soggetto a particolari vincoli di riservatezza: si pensi alla messa a disposizione del modello in caso di due diligence fiscale, alle banche per la concessione di affidamenti o al semplice utilizzo da parte del personale amministrativo della società.

Uno dei casi più eclatanti di controinteressato può essere rappresentato dalla partecipazione intestata a una società fiduciaria, grazie alla quale il fiduciante utilizza lo schermo fiduciario per tutelare il proprio diritto alla riservatezza. La messa a disposizione del dato al pubblico – contestata dalla Corte di Giustizia – fa venir meno questa tutela ed espone il fiduciante a un rischio sproporzionato rispetto al beneficio per il sistema economico, considerando che i soggetti realmente interessati (autorità pubbliche e soggetti obbligati) hanno comunque diritto a questa informazione.

La richiesta dell’Agenzia delle Entrate appare perciò poco coordinata con la tutela che l’ordinamento, seppur nel rispetto dell’interesse alla trasparenza, deve garantire ai titolari effettivi.

Un’ultima considerazione riguarda lo strumento utilizzato: bisognerebbe chiedersi, così come per gli aiuti di Stato, se la dichiarazione dei redditi possa rappresentare l’unico strumento con cui ricavare e ottenere le informazioni dalle imprese.

Eutekne - Massimo Boidi, Michela Boidi e Annalisa De Vivo