Con sentenza del 2 febbraio 2022 la Corte d’Appello di Brescia si è pronunciata in merito ai presupposti che determinano in capo al socio accomandante di una sas la perdita del beneficio della responsabilità limitata per violazione del cosiddetto “divieto di immistione”.
Ai sensi dell’art. 2320 comma 1 c.c., infatti, i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’art. 2286 c.c.
La Corte d’Appello di Brescia, in particolare, era stata chiamata a decidere sul reclamo, ex art. 18 del RD 267/42, avverso la sentenza che aveva dichiarato il fallimento in estensione del socio accomandante di una sas, coniuge del socio accomandatario e dipendente della società, per aver agito quale effettivo dominus di quest’ultima, trattando direttamente in nome e per conto della società con clienti e fornitori senza aver ricevuto uno specifico incarico in tal senso, gestendo i rapporti con gli altri dipendenti e operando sul conto corrente della società in forza di apposita delega. Tali comportamenti – giustificati dal reclamante sostenendo di aver assunto in seno alla società un ruolo soltanto “esecutivo” – erano stati ritenuti incompatibili con la qualifica di socio accomandante.
Con riferimento al tema dell’ingerenza che determini il venir meno della limitazione di responsabilità, la Corte d’Appello di Brescia cita l’ordinanza n. 4498/2018 della Cassazione, che indica i due presupposti alternativi in presenza dei quali si possono ravvisare gli estremi per l’assoggettamento dell’accomandante alla responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali; affinché si configuri l’ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione della sas, vietata dall’art. 2320 c.c. e idonea a giustificare l’esclusione del socio ai sensi dell’art. 2286 c.c., è necessario che l’accomandante contravvenga al divieto di:
- trattare o concludere affari in nome della società;
- compiere atti di gestione aventi influenza rilevante sull’amministrazione della stessa.
Occorre sottolineare che la sentenza qui in commento sembra porsi sulla scia di quella giurisprudenza di legittimità secondo cui, per poter attribuire ad un atto dell’accomandante un’influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della società, è necessario che esso non riguardi il mero profilo esecutivo ma il momento genetico in cui si manifesta la scelta d’impresa e, dunque, che si tratti di un atto di gestione e non di mero ordine (cfr. Cass. n. 6725/1996).
A tal proposito la stessa Cassazione, con l’ordinanza n. 6771/2022 (si veda “Per la responsabilità dell’accomandante non rilevano intensità e continuità degli atti” del 30 maggio 2022), che a sua volta richiama la Cassazione n. 7554/2000, ha chiarito di recente che l’influenza di un atto sull’amministrazione della società può dirsi “decisivo” o quantomeno “rilevante” laddove esso sia riconducibile all’ambito delle scelte spettanti al titolare dell’impresa, in cui si concreta la direzione della società, e, più in dettaglio, afferisca ai rapporti obbligatori con i terzi estranei alla società.
La Corte d’Appello di Brescia individua, perciò, i presupposti utili a sancire la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandante distinguendo fra rilevanza interna ed esterna della sua condotta e concludendo che l’ingerenza rilevante è alternativamente quella che:
- sul piano interno, risulti tale da influenzare in misura apprezzabile l’amministrazione della società;
- sul piano esterno, si risolva in determinazioni atte ad incidere sui rapporti contrattuali con i terzi.
In relazione a quest’ultimo punto la Corte precisa – in linea con la giurisprudenza di legittimità sopra citata – che l’incidenza deve intendersi riferita al momento genetico del rapporto stesso, in quanto la fase esecutiva non rileva.
È quindi evidente, secondo i giudici bresciani, che il dato di maggior rilevanza è costituito dall’autonomia decisionale: se il socio accomandante assume in proprio determinazioni che, sia per quanto concerne lo sviluppo dell’attività aziendale nel suo complesso, sia per quanto concerne il rapporto negoziale con i terzi, risultino impegnative per la società, al pari di quelle assunte dall’amministratore, e cioè dal socio accomandatario, è chiaro che il beneficio della limitazione di responsabilità non ha più alcuna ragion d’essere.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, affermando che, nel caso di specie, ad organizzare l’attività economica della società e ad assumere le decisioni per essa più significative non era l’amministratore formalmente in carica, e cioè il socio accomandatario, bensì il socio accomandante.
Edoardo Morino - Il Sole 24 Ore