L’iper-ammortamento, previsto dall’art. 1 commi 427 – 436 della L. 199/2025 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, fermo restando il rispetto degli obblighi di comunicazione richiesti, si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing.
La misura della maggiorazione è differenziata in relazione all’importo dell’investimento, secondo una logica “a scaglioni”. Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 comma 427 della L. 199/2025, per gli investimenti agevolabili, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Qualora, ad esempio, l’impresa nel 2026 effettui investimenti agevolati per 6 milioni di euro, la maggiorazione sarà calcolata applicando l’aliquota del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro (quindi maggiorazione pari a 4,5 milioni di euro);
- 100% per i restanti 3,5 milioni di euro (quindi maggiorazione pari a 3,5 milioni).
In sostanza, la maggiorazione complessiva sarà pari a 8 milioni di euro.
Al fine di individuare la maggiorazione applicabile, dovrebbero rilevare gli investimenti complessivi effettuati nel singolo periodo agevolato. Il limite massimo di 20 milioni di euro dovrebbe essere infatti riferito alla singola annualità e non all’intero triennio (in tal senso, ancorché con riferimento al credito d’imposta 4.0, circ. Agenzia delle Entrate 17 maggio 2022 n. 14, § 1).
Quanto alle regole generali per il calcolo dell’agevolazione, stando alle indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle Entrate, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:
- per quanto riguarda l’ammortamento dei beni di cui all’art. 102 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio ai sensi dell’art. 102 comma 2 del TUIR;
- per quanto riguarda il leasing, in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal DM 31 dicembre 1988, in base all’art. 102 comma 7 del TUIR.
In pratica, la deduzione ulteriore viene ripartita sulla durata del periodo (fiscale) di ammortamento, in proporzione alle quote stanziate e dedotte (per alcune esemplificazioni, si rinvia al Quaderno n. 181/2025).
L’Agenzia delle Entrate in passato ha inoltre affermato che, per i soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base delle risultanze del Conto economico, la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio ed è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale (quindi a prescindere dai coefficienti adottati sul piano civilistico).
Per quanto sopra, a livello di bilancio, i beni acquistati saranno iscritti al costo effettivo (e non a quello “maggiorato”) e gli ammortamenti saranno calcolati ordinariamente.
L’agevolazione, quindi, non ha impatti di natura contabile, eccezion fatta ovviamente per le minori imposte.
Primo impatto nel modello REDDITI 2027
L’iper-ammortamento si struttura infatti come una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini IRES e IRPEF (non IRAP).
I nuovi iper-ammortamenti impatteranno quindi, per la prima volta, nel modello REDDITI 2027 (relativo al periodo d’imposta 2026).
Sulla base di quanto affermato in passato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2017 (§ 6.4), qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non dovrebbe poter essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi.
Sul punto la citata circolare ha chiarito che tale differenziale potrà essere recuperato soltanto facendo riferimento agli ordinari strumenti messi a disposizione dall’ordinamento che consentono la rettifica a favore del reddito imponibile per il periodo d’imposta di competenza (es. dichiarazione integrativa).
Eutekne - Pamela Alberti