Come anticipato dal viceministro Leo lo scorso 5 febbraio e confermato da un comunicato MEF del 12 marzo 2026, è venuto meno il vincolo geografico che la Legge di bilancio 2026 aveva previsto per gli investimenti agevolabili.
L’articolo 1, commi 427 – 436, della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Sono agevolati gli investimenti di seguito illustrati effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il Legislatore della manovra 2026 aveva posto un preciso vincolo geografico che, invero, aveva suscitato molte perplessità tra gli addetti ai lavori. I beni agevolabili, infatti, dovevano essere prodotti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, vale a dire Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
Per effetto del cd. decreto fiscale (art. 7, D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in pari data in G.U. ed in vigore dal 28 marzo 2026) il vincolo viene retroattivamente rimosso. La maggiorazione è riconosciuta per:
gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
Per dare attuazione all’agevolazione è prevista, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, l’emanazione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per stabilire le modalità attuative delle disposizioni in commento, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
L’atto regolamentare è fermo ai box dallo scorso 5 gennaio, data in cui il MIMIT ha reso noto il relativo invio al MEF per la prevista concertazione.
La pubblicazione era appunto stata sospesa per la prospettata modifica in parola. Risolta tale problematica appare auspicabile una celere pubblicazione del regolamento onde consentire alle imprese interessate di avviare il percorso per il riconoscimento dell’agevolazione in un chiaro perimetro delle regole applicative.
In ogni caso, il beneficio non sarà automatico: per l’accesso l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Dalla bozza di decreto emerge un vero e proprio percorso ad ostacoli da superare per l’accesso all’agevolazione. In pratica, come di seguito descritto, si tratta della conferma di tutti gli adempimenti recentemente introdotti per l’accesso ai crediti di imposta.
Innanzitutto, viene confermata la necessità della triplice comunicazione al GSE per l’accesso all’agevolazione, secondo lo schema già tratteggiato, ad esempio, dal DM 15 maggio 2025 in relazione agli investimenti 4.0 effettuati nel 2025.
Per beneficiare dell’iper-ammortamento il percorso è il seguente.
Invio di una comunicazione preventiva che contiene i dati identificativi salienti dell’investimento agevolabile.
Entro 60 giorni dalla ricezione della conferma da parte del GSE è necessario procedere alla comunicazione di conferma con attestazione dell’avvenuto versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo del bene.
La comunicazione di avvenuto completamento dell’investimento da inviare successivamente alla realizzazione dello stesso e, comunque, non oltre il 15 novembre 2028.
Segnaliamo, infine, che la norma del decreto fiscale non è intervenuta sull’irrilevanza dell’agevolazione in parola per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.
Giovanni Riccio - Fiscalfocus