Iperammortamento, dopo la eliminazione del vincolo di produzione europea, le imprese attendono le procedure necessario a prenotare l’agevolazione. Il bonus riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali con le caratteristiche previste dalla legge 199/2025 effettuati a partire dal 1° gennaio di quest’anno. Per investimenti fino a 2,5 milioni, il risparmio è pari al 43,2% del costo sostenuto.
L’iperammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2026 è un’agevolazione che le imprese conoscono bene, dato che ricalca quella in vigore tra il 2017 e il 2019, prima cioè del passaggio al sistema dei crediti di imposta.
Il beneficio si ottiene effettuando, nella dichiarazione dei redditi, maggiori deduzioni che si aggiungono alle quote di ammortamento stanziate in bilancio. La deduzione è pari al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni, al 100% tra 2,5 e 10 milioni e al 50% tra 10 e 20 milioni.
Ad esempio, se nel 2026 si acquistano macchinari con i requisiti indicati nella legge, sostenendo un costo complessivo di 2 milioni, si dedurranno 3.600.000 euro (il 180% del costo) ripartendo l’importo sull’arco temporale dell’ammortamento (in genere, per i macchinari, sette o otto anni). Gli scaglioni e il limite massimo si calcolano distintamente per ciascun anno di agevolazione (2026, 2027 e 2028 fino al 30 settembre); in questo senso si esprime la relazione ministeriale al Dl 38/2026. Ciò significa, tornando all’esempio sopra riportato, che se l’impresa investe ulteriori 2 milioni nel 2027, applicherà nuovamente la maggiorazione del 180%, perché gli investimenti non fanno cumulo con quelli dell’anno precedente.
La maggior deduzione comporta un minor versamento Ires pari al 43,2% del costo, che scende al 24% per il secondo scaglione di valore e al 12% per l’ultimo scaglione (fino a 20 milioni). Quindi, fino a 2,5 milioni per anno, si risparmiano imposte pari a 432mila euro su ogni milione speso. Se in uno o più esercizi di durata dell’iperammortamento la società evidenzia una perdita fiscale, la quota dell’anno non viene cancellata ma, attraverso il riporto della (maggior) perdita, sarà utilizzata nel primo periodo di imposta con imponibile capiente. In pratica, il periodo di recupero del bonus si allunga.
La versione originaria dell’agevolazione prevedeva un rilevante vincolo territoriale per i beni 4.0 (allegati IV e V alla legge 199/2025), i quali dovevano essere prodotti nella Ue o in paesi aderenti allo spazio economico europeo. Il Dl 38/2026 ha cancellato questa condizione, il che fa venire meno anche i dubbi applicativi che erano sorti circa le modalità di documentazione. Vincoli di origine Ue sono invece rimasti per gli altri beni agevolati, in particolare per i pannelli fotovoltaici da utilizzare per impianti di autoproduzione di energia.
Il successo (in termini di impatto sugli investimenti) della precedente versione dell’iperammortamento era dovuto anche alla semplicità applicativa, non essendo previste all’epoca, comunicazioni o autorizzazioni preventive o successive. È dunque da auspicare che, anche per l’attuale versione, le formalità che saranno previste dall’imminente decreto attuativo Mimit-Mef siano limitate all’essenziale e accompagnate da complete e tempestive istruzioni sui punti ancora da chiarire. Oltre ad aspetti tecnici (ad esempio, le modalità di acquisizione consentite per i beni immateriali), dovrà essere confermato che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 rientrano nell’iper anche se erano stati ordinati nel 2025, essendo da considerare, come già in passato, soltanto il momento di completamento dell’acquisto.
Il Sole 24 Ore - Luca Gaiani