23 gennaio 2026

Iperammortamento, rilevante il momento della consegna del bene non dell'ordine

Il provvedimento trasmesso dal Mimit al Mef definisce i passaggi operativi: rileva la data di consegna del bene, non quella dell’ordine. Per i software dichiarazione del produttore con soglia del 50% di sviluppo in territorio Ue/See

Il decreto interministeriale Mimit-Mef sull’iperammortamento 2026 è stato trasmesso al ministero dell’Economia per il concerto. Seguiranno il vaglio della Corte dei conti e la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale». Successivi decreti direttoriali definiranno l’apertura della piattaforma Gse e la modulistica. Il provvedimento scioglie alcuni nodi interpretativi lasciati aperti dalla legge di Bilancio.

Il momento di effettuazione: rileva la consegna

Il decreto stabilisce che le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati in base al Tuir dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il rinvio al Testo unico è determinante: l’articolo 109 individua il momento di effettuazione nella data di consegna o spedizione per i beni mobili, non nella data dell’ordine.

Ne consegue che gli ordini emessi nel 2025 con consegna nel 2026 rientrano nel perimetro agevolato. Viceversa, ordini effettuati entro il 30 settembre 2028 ma con consegna successiva restano esclusi, salvo il meccanismo della prenotazione con acconto del 20 per cento.

Software made in Ue: la disciplina inedita per i beni immateriali

Per i beni dell’allegato V il decreto introduce una disciplina senza precedenti. I criteri doganali, concepiti per le merci fisiche, risultano inapplicabili ai beni immateriali. Il provvedimento richiede una dichiarazione attestante l’origine del software, resa dal produttore o licenziante, contenente tre elementi. Vediamo in dettaglio.

1.      Sede dello sviluppo sostanziale: indicazione del luogo in cui sono state svolte le attività di ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging.

2.      Soglia del 50 per cento: attestazione che almeno la metà del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente in territorio Ue/See.

3.      Componenti open source: indicazione delle librerie e dei moduli di terze parti incorporati nel software, che non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.

La neutralità dell’open source appare tecnicamente necessaria: lo sviluppo moderno si basa su componenti a codice aperto di provenienza geografica spesso indeterminabile. L’esclusione consente di concentrare la verifica sul valore aggiunto proprietario.

Restano aperte alcune questioni interpretative. Il decreto non chiarisce i criteri per determinare il «valore delle attività di sviluppo» (costo del personale, ore/uomo, prestazioni fatturate). Incerto anche il trattamento delle soluzioni SaaS, fruite in remoto senza consegna del bene, e la qualificazione come «sviluppo sostanziale» del fine tuning di modelli Ai pre-addestrati di origine extraeuropea.

Impianti Fer: dimensionamento al 105% del fabbisogno

Per gli investimenti in fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo, il decreto fissa i massimali di costo ammissibile e i criteri di dimensionamento. Gli impianti devono essere proporzionati al fabbisogno della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi dell’esercizio precedente. La producibilità massima attesa non può eccedere il 105 per cento del fabbisogno energetico.

Termini procedurali: 60 giorni e deadline al 15 novembre 2028

La procedura di accesso si articola in tre comunicazioni tramite piattaforma Gse. Dopo la comunicazione preventiva, l’impresa dispone di 60 giorni dalla ricevuta positiva per trasmettere la conferma con attestazione dell’acconto versato (almeno il 20%). Il termine è più ampio rispetto ai 30 giorni previsti da Transizione 5.0.

La comunicazione di completamento, corredata da perizie e certificazioni, deve essere trasmessa entro il 15 novembre 2028. Per investimenti su più beni, la data di completamento coincide con l’effettuazione dell’ultimo.

Marco Belardi - Il Sole 24 Ore