Per gli agricoli invio entro il 30 settembre; per artigiani, commercianti, professionisti e datori di lavoro domestico vale il termine del 20 novembre
In favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione e indicati nell’allegato 1, l’art. 1 del DL 61/2023 (DL “Alluvioni”) ha previsto la possibilità di sospendere i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.
La ripresa è fissata dalla norma in commento al 20 novembre 2023, termine entro il quale i soggetti che si sono avvalsi dell’agevolazione devono effettuare gli adempimenti e versare i contributi sospesi in unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per completezza, si ricorda che nei confronti dei medesimi soggetti e per il medesimo periodo (1° maggio-31 agosto 2023) sono altresì sospesi i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell’allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.
Per quanto concerne i contributi previdenziali e assistenziali, l’INPS ha dettato le istruzioni operative con la circolare n. 67/2023 (si veda “Sospesi gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori alluvionati” del 22 luglio 2023), precisando che i destinatari della sospensione sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
Con la circolare, l’Istituto ha poi definito la contribuzione sospesa per tutte le tipologie di soggetti interessati, l’ambito applicativo della misura, le istruzioni per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti, specificando come alcuni di essi siano tenuti alla presentazione di apposita istanza di sospensione. Si tratta in particolare di: artigiani, commercianti, agricoli autonomi, professionisti, datori di lavoro domestico e agricolo.
Nel dettaglio, la circolare n. 67/2023 ha individuato il termine del 30 settembre 2023 per la presentazione dell’istanza di sospensione da parte di:
- aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata;
- lavoratori agricoli autonomi.
Il termine del 30 settembre è stato poi confermato anche dal successivo messaggio n. 3035/2023, con il quale è stato precisato che l’istanza di sospensione con titolo “Sosp. eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia-Romagna” potrà essere presentata tramite:
- il nuovo “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Telematizzazione”, “Crea istanza AG”, per i datori di lavoro agricolo che assumono manodopera;
- il “Cassetto previdenziale per Agricoltori Autonomi”, sezione “Comunicazione bidirezionale”, “Invio comunicazione”, per i lavoratori agricoli autonomi.
Per gli altri soggetti, il termine per trasmettere l’istanza di sospensione è stato fissato al 20 novembre 2023 dal messaggio INPS n. 2900/2023. In particolare, gli artigiani e i commercianti possono chiedere la sospensione tramite il Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, sezione “Comunicazione bidirezionale”, “Comunicazioni inviate”, “Nuovo invio”, indicando nel campo “Titolo” l’oggetto: “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”.
Il datore di lavoro domestico può chiedere la sospensione tramite il “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)“, sezione “Comunicazioni”, “Invia Comunicazione”, “Crea Nuova Comunicazione”, selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto richiesta “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”.
Per le categorie degli artigiani, commercianti e datori di lavoro domestico è necessario allegare il modulo di domanda denominato “SC101”.
I professionisti possono presentare istanza di sospensione direttamente dal “Cassetto previdenziale per liberi professionisti”, sezione “Domande Telematiche”, “Domanda di sospensione alluvione Emilia Romagna”. La procedura permette di compilare i dati presenti nel modello “SC101” direttamente sul portale.
Infine, si ricorda che i soggetti interessati alla sospensione dei premi assicurativi devono presentare apposita comunicazione all’INAIL entro il 20 novembre 2023, utilizzando il servizio on line “Comunicazionesospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” (circ. INAIL n. 33/2023).
Daniele Silvestro -Eutekne