27 marzo 2023

La Controllante deve motivare la scelta di non distribuire utili

Solo una scelta «abusiva» può essere contestata dai soci di minoranza

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 907/2023, affronta il tema della distribuzione degli utili nelle società di capitali. Il tema è particolarmente attuale dal momento che tale deliberazione è normalmente adottata dalle assemblee che approvano il bilancio. Assemblee che, in questo periodo, con riguardo agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022, devono essere adeguatamente pianificate al fine di rispettare le tempistiche legislativamente imposte.

Si tende, peraltro, a ritenere che l’assemblea che decide in merito alla distribuzione degli utili non debba necessariamente essere quella che approva il bilancio, potendo gli utili essere distribuiti anche da una diversa assemblea.

Il Tribunale di Roma ha ribadito in primo luogo come, prima della delibera assembleare con cui si dispone la distribuzione degli utili, non esista alcun diritto del socio alla relativa percezione, ma solo uno stato di semplice aspettativa, la cui realizzazione in concreto può essere sacrificata dalla maggioranza, potendo l’assemblea legittimamente impiegare gli utili ad altri fini o rinviarne la distribuzione nell’interesse della società, fermo restando il diritto dei soci di minoranza di pretendere un comportamento aderente agli scopi sociali, secondo correttezza e buona fede, da parte di quelli di maggioranza.

È, infatti, facoltà dell’assemblea disporre l’accantonamento degli utili o il loro reimpiego nell’interesse della stessa società sulla base di una decisione censurabile solo se risulti espressione di un’iniziativa della maggioranza volta ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno dei soci di minoranza. È, in tal caso, necessario dimostrare l’esercizio “fraudolento” o “ingiustificato” del potere di voto, non potendo l’abuso consistere nella mera valutazione discrezionale del socio dei propri interessi, ma dovendo concretarsi nella intenzionalità specificatamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante; tale onere probatorio ricade sul socio di minoranza.

Rispetto alla decisione di non distribuire utili, gli abusi vanno appurati anche alla luce di eventuali motivazioni addotte a sostegno di essa; motivazioni che, tuttavia, in assenza di indicazione normativa, non sono necessarie, non sussistendo un obbligo per il socio di esplicitare la propria scelta discrezionale, potendo lo stesso liberamente perseguire i propri interessi, salvo il limite dell’abuso del diritto (cfr. Cass. n. 15647/2020 e Trib. Roma n. 8581/2018).

Tali motivazioni diventano, però, necessarie quando “influenzate” da chi eserciti sulla società un’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. Ai sensi dell’art. 2497-ter c.c., infatti, le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da queste influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.

Sul tema appare interessante ricordare come la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2020/2008, abbia rigettato il ricorso volto a ottenere l’invalidità della delibera (per abuso di potere della maggioranza) che non aveva distribuito utili, a fronte di ingenti compensi erogati agli amministratori e di un investimento degli utili in Buoni del Tesoro. Sono state, infatti, ritenute adeguatamente motivate (e, quindi, non censurabili in sede di legittimità) le conclusioni dei giudici di Appello che avevano sottolineato come la decisione di investire gli utili fosse giustificata da finalità prudenziali, in attesa della definizione di una controversia con l’Amministrazione finanziaria e come gli argomenti prospettati non fossero idonei a varcare la mera soglia del sospetto in ordine all’abuso di potere.

In relazione al primo argomento addotto (erogazione di ingenti compensi agli amministratori), peraltro, occorre sottolineare come esso, soprattutto in presenza di soci-amministratori (circostanza che non emergeva nel caso di specie) e in combinazione con il protrarsi della mancata distribuzione degli utili, potrebbe rappresentare un dato dal quale desumere il perseguimento di un fine extrasociale.

Il Tribunale di Torino, infatti, nella sentenza n. 691/2019, ha sottolineato come non sia da escludere che, in determinate situazioni, una politica societaria di (modesta) distribuzione di utili rispetto a quelli maturati, accompagnata a un’elevata remunerazione di un socio, quale amministratore, possa, in concreto, essere abusiva, in quanto deliberatamente tesa a pregiudicare le legittime aspettative del socio di minoranza (escluso dagli incarichi gestori) al conseguimento di utili. A tali fini potrebbe rilevare, ad esempio, un elevato compenso al socio-amministratore non ragionevolmente correlato al valore dell’azienda.

Il Tribunale di Milano, infine, nella sentenza n. 2488/2021, ha stabilito che è da considerare abusiva la delibera assembleare che per il quinto anno consecutivo non distribuisca utili, nonostante l’ingente somma liquida accantonata per le esigenze societarie, la forte patrimonializzazione della società e l’importo minimo degli utili ulteriormente portati a nuovo.

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