Entro il prossimo 30 aprile è possibile presentare la domanda di rottamazione dei ruoli, utilizzando l’applicativo messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Si ricorda che la c.d. rottamazione-quinquies, prevista dall’art. 1 commi 82 e ss. della L. 199/2025, riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da:
- liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione,
- contributi INPS dichiarati e non pagati,
- sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali.
I debitori che accedono alla rottamazione beneficiano dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione. Se si tratta di sanzioni per violazioni del Codice della strada, invece, sono abbattuti i soli interessi.
La sola trasmissione della domanda di rottamazione, sempre che riguardi carichi suscettibili di essere rottamati, rende in breve il debitore adempiente ai fini fiscali. Quindi, non possono essere disposte nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), è possibile il pagamento delle pubbliche amministrazioni, non opera il divieto di compensazione in F24 derivante da ruoli scaduti ed è possibile ottenere il DURC.
Particolare attenzione deve essere posta alle azioni esecutive, in primo luogo ai pignoramenti presso terzi come quello del conto corrente, che può avvenire mediante le forme semplificate indicate all’art. 72-bis del DPR 602/73.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può notificare l’atto di pignoramento direttamente all’istituto di credito presso il quale il debitore risulti titolare del conto corrente. Ricevuto il pignoramento (c.d. PP3), l’istituto di credito è tenuto a vincolare le somme disponibili nonché ad “assegnarle” all’Agente della riscossione entro sessanta giorni.
Premesso tanto, è importante tenere a mente le seguenti norme:
- trasmessa la domanda di rottamazione, “non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo” (art. 1 comma 91 lett. e) della L. 199/2025);
- se, entro i termini di legge, la prima rata o la totalità delle somme vengono pagate per intero, ciò “determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo” (art. 1 comma 94 lett. b) della L. 199/2025).
Con la sola domanda di rottamazione il pignoramento si deve quindi bloccare. Ovviamente, sebbene ciò non sia detto espressamente, qualora gli importi fossero già stati trasferiti dall’istituto di credito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la rottamazione non potrebbe più bloccare nulla.
Bisogna prendere subito contatto con l’istituto di credito
Per effetto dell’art. 72-bis del DPR 602/73, l’istituto di credito ha come anticipato tempo 60 giorni per assegnare le somme, quindi è importante che il debitore con pignoramenti in atto presenti celermente la domanda di rottamazione.
Trasmessa la domanda è bene inviare il tutto all’istituto di credito, dimostrando che la rottamazione si riferisce proprio al debito che ha dato luogo al pignoramento. Dalla domanda di rottamazione emerge infatti il numero identificativo della cartella di pagamento. Si può anche valutare di produrre il prospetto informativo che l’Agente della riscossione rilascia al debitore, in cui si notano i carichi che possono rientrare nella rottamazione, carichi che saranno poi oggetto della comunicazione di liquidazione che sarà inviata dalla Riscossione entro fine giugno 2026.
Il pignoramento va sospeso per effetto della domanda di rottamazione, quindi il contribuente dovrebbe in tempi celeri tornare nel possesso delle somme presenti sul conto corrente.
Pagata la prima rata (il cui termine scade a fine luglio 2026), di sicuro il conto corrente andrà sbloccato in quanto il pignoramento è come visto di diritto estinto.
Alice Boano e Alfio Cisello