23 dicembre 2025

La nuova azione di restituzione agevola la circolazione di immobili derivati da successione

Si riduce da dieci a tre anni il periodo durante il quale l’azione di riduzione trascritta prevale sempre sull’acquisto dei terzi

Dallo scorso 18 dicembre è in vigore la nuova disciplina dell’azione di restituzione (art. 44 della L. 182/2025), finalizzata ad agevolare la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni (si veda “Nuove regole sugli immobili donati per le successioni aperte da domani” del 17 dicembre 2025).

Tra le modifiche che hanno interessato il codice civile, va segnalato il nuovo art. 2652 comma 1 n. 8) c.c. che riduce da dieci a tre anni (dall’apertura della successione) il termine entro il quale la trascrizione dell’azione di riduzione di disposizioni testamentarie per lesione di legittima è sempre opponibile agli acquirenti a titolo oneroso di immobili dall’erede, analogamente a quanto già stabilito dall’art. 2690 c.c. per i beni mobili registrati. Questo intervento, di fatto, rappresenta una semplificazione per la circolazione degli immobili provenienti da successione mortis causa.

Per comprendere la portata dell’intervento, occorre ricordare che l’ordinamento riserva a determinati soggetti, detti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto), una quota di eredità della quale non possono essere privati per volontà del defunto (art. 536 c.c.).

Quando il de cuius dispone oltre la quota disponibile, i legittimari lesi possono ottenere la riduzione, ossia la dichiarazione giudiziale di inefficacia, nei loro confronti, delle disposizioni lesive.

La riduzione può avere ad oggetto non solo le donazioni fatte in vita dal defunto (la cui disciplina, con particolare riferimento alla restituzione degli immobili trasferiti a terzi, è stata oggetto principale del recente intervento normativo), ma anche eventuali disposizioni testamentarie che eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre.

Nello specifico, dopo l’eventuale riduzione delle quote legali ab intestato (art. 553 c.c.), se il defunto ha disposto per testamento e in vita ha effettuato delle donazioni, si riducono per prime le disposizioni testamentarie in quanto hanno effetto successivamente. Si presume, dunque, che esse siano state certamente causa di lesione. Se la lesione permane anche dopo la riduzione delle disposizioni testamentarie, si riducono anche le liberalità.

All’esercizio dell’azione di riduzione segue l’azione di restituzione contro i beneficiari di tali disposizioni, volta a recuperare i beni oggetto delle disposizioni lesive a seguito della dichiarazione di inefficacia.

Fino all’entrata in vigore della L. 182/2025, al fine di tutelare massimamente il legittimario, l’azione di riduzione era sempre opponibile agli acquirenti di diritti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario per dieci anni dall’apertura della successione e solo dopo tale limite temporale iniziava ad operare il principio della priorità della trascrizione della domanda di riduzione o dell’acquisto del terzo avente causa.

I terzi che avessero acquistato da chi aveva ricevuto per disposizione testamentaria oltre la disponibile potevano, dunque, essere chiamati a restituire il bene entro dieci anni dall’apertura della successione, anche se l’acquisto era stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione.

Con la modifica dell’art. 2652 comma 1 n. 8 c.c., invece, si prevede che, se la trascrizione della riduzione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Eutekne - Cecilia Pasquale